Vorrei separarmi da mio marito, con cui mi sono sposata all'estero. Quali tutele?
Sono albanese sposata con albanese in albania. Ho un figlio 5 anni. Ho abbandonato mio marito e vivo con compagno conosciuto prima. Dopo tre mesi mio marito è tornato in Albania e ha chiesto il divorzio. Io non sono andata, perchè non mi conveniva per i documenti. Questo un anno fa. Ora vorrei chiedere affidamento esclusivo, mantenimento per il figlio e separazione e divorzio. Lui non torna più in Italia vive e lavora in Albania: il suo guadagno è 300€. Potrei ottenere tutto anche se lui non verrà ? E quanto tempo occorre e va in galera se non paga?
Quanto alla separazione e/o divorzio, per rispondere alla sua domanda in modo esauriente sarebbe utile essere a conoscenza dello stato della domanda di divorzio avanzata da suo marito in Albania.
Secondo quanto stabilito dalla L. n. 218 del 1995, art. 64 e dall'art. 67, comma 3 le sentenze emesse da uno stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64, e in particolare:
“a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
L'art. 31, comma 1, della stessa legge stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. In questo caso, la legge nazionale comune delle parti è da identificarsi in quella albanese perché, come indicato, siete entrambi cittadini albanesi che hanno contratto matrimonio in Albania.
La Corte di Cassazione, in un caso come questo, ha affermato che il giudizio di divorzio svolto in Albania, secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio di separazione “Cassazione civile Sent. n. 24542 del 01/12/2016”.
Nel caso in cui la sentenza di divorzio sia stata emessa in Albania è possibile dunque trascriverla in Italia e, nel caso in cui si vogliano modificare le condizioni di affidamento e/o mantenimento dei figli, è possibile ricorrere al Giudice Italiano in quanto in questo caso è competente il Giudice in cui risiede abitualmente il figlio minore.
In questo ambito potrà essere richiesto l’affidamento esclusivo, nel caso vi siano gravi motivi che possano supportare tale decisione.
Potrà anche essere richiesto un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, che sarà parametrato alle esigenze del minore, ma anche alla capacità economica del genitore che dovrà corrisponderlo.
Questa pronuncia si potrà ottenere anche in assenza di suo marito, ma solo nel caso in cui venga portato a conoscenza del procedimento nelle forme previste dalla legge.
Il nostro ordinamento, infine, prevede conseguenze sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale nel caso in cui i provvedimenti relativi all’affido e al mantenimento dei figli minori non vengano rispettate.