Fine della convivenza: mi spettano mantenimento e casa famigliare?

Io e il mio compagno viviamo da 20 anni nella sua casa di proprietà. Da un po' ci siamo lasciati per incompatibilità di carattere. Viviamo ancora in casa con due bambini minorenni: lui lavora, io no. A seguito di un forte litigio lui fa la vita che vuole. Al momento ho un aiuto dallo stato ma finirà tra qualche mese, lui minaccia di non passarmi più soldi quando finirà l'aiuto. Non so per i bambini, credo che darà la sua parte. Ora vorrei sapere in questa situazione da lasciati io sono obbligata a fargli le cose? Ho qualche diritto economico o sulla casa? Ovviamente appena potrò cercherò di lavorare ma adesso il secondo figlio è piccolo.

Famiglia (02/07/2020)
lawyer
Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

Il nostro ordinamento non prevede il diritto per l’ex compagno, all’interno di una coppia di fatto, ad ottenere un assegno di mantenimento in seguito allo scioglimento del rapporto.

Bisogna, però, distinguere tre diversi tipi di convivenza:

- la semplice convivenza di fatto di due persone che vivono insieme in modo stabile e continuativo;

- la convivenza regolata da un contratto di convivenza, stipulato in forma scritta;

- la convivenza registrata all’anagrafe del Comune di residenza;

Nel caso in cui non sia stato stipulato un contratto di convivenza, nel quale viene espressamente pattuito un assegno di mantenimento a favore del convivente economicamente più debole, a quest’ultimo saranno dovuti solamente gli alimenti.

L’art. 1, comma 65 della l. 72/2016, infatti, afferma che “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.

Il diritto agli alimenti, dunque, potrà essere fatto valere nei confronti dell’ex compagno solamente quando si versi in caso di bisogno e nel caso in cui gli altri soggetti tenuti a corrispondere gli alimenti (nell’ordine indicato dal codice civile) si siano rifiutati di corrisponderli.

Si evidenzia, poi, che il diritto alimentare non è equiparabile ad un assegno di mantenimento. Viene infatti quantificato al fine di corrispondere al soggetto in stato di bisogno quanto necessario per la soddisfazione dei bisogni primari.

Altro discorso, invece, deve essere fatto per quanto riguarda i figli della coppia minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che avranno diritto al mantenimento. L’art. 337ter del Codice Civile regola, tra le altre cose, gli aspetti del mantenimento dei figli nell’ambito della crisi della coppia e, in particolare, dispone che:

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.

Quanto alla casa famigliare, questa potrà essere assegnata ad uno dei conviventi a prescindere dalla proprietà della stessa, in quanto il criterio seguito dal Giudice per l’assegnazione è quello della tutela degli interessi dei figli minorenni.

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda