Come ottenere il riconoscimento del figlio concepito nel matrimonio, ma da relazione extraconiugale?

Ho un figlio legittimo concepito durante una storia extra-coniugale. Il padre biologico di mio figlio non ha mai dichiarato la propria paternità. Come si procede per far si che sorgano diritti e doveri propri del padre?

Famiglia (13/07/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Al fine di rispondere alla Sua domanda è necessario analizzare la disciplina relativa alla filiazione contenuta nel Codice Civile.

In particolare, dal testo della domanda si comprende che Suo figlio sia nato durante il matrimonio, anche se frutto di una relazione extraconiugale. In questo caso, deve dunque essere presa in considerazione la presunzione di paternità, prevista dall’art. 231 c.c., secondo cui “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.

L’art. 238 c.c., poi, afferma che “nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso”, a meno che non si scelga di attivare una delle azioni previste dal codice civile, per poter accertare giudizialmente uno stato differente da quello formalmente attribuito.

Per far sì che il padre biologico venga investito dei doveri e delle responsabilità genitoriali, sarà necessario procedere prima al disconoscimento della paternità nei confronti di Suo marito. Si ricorda che il codice civile prevede vari limiti a questa azione, in particolare limiti temporali: “l’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio, […] il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno dal giorno della nascita [o dal giorno in cui ha scoperto l’adulterio al momento del concepimento]”.

In tutti e due i casi questa azione non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. Il soggetto più tutelato da questa normativa è il figlio, per il quale, invece l’azione di disconoscimento della paternità è imprescrittibile e può essere proposta a partire dal raggiungimento della maggiore età.

Solo in seguito a tale azione, il padre naturale potrà riconoscere il figlio. Nel caso in cui quest’ultimo non volesse procedere al riconoscimento, si dovrà necessariamente agire in giudizio, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.

In particolare, ai sensi dell’art. 269 c.c. “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

In sede giudiziale la prova della paternità potrà essere fornita con ogni mezzo, non solo attraverso l’esame del DNA, ma anche mediante testimonianze o elementi indiziari.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art.277 c.c. Ciò implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento.

 

Avvocato Giulia Valmacco

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