Quando mio figlio sarà maggiorenne, cesserà l'assegnazione della casa familiare?

Sono divorziato. Mio figlio è stato affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, ma con domicilio presso la madre ed abitano nella mia casa. Quando mio figlio avrà 18 anni io potrò avere casa mia offrendo a lui un altro alloggio più piccolo di quello attuale?
Famiglia (02/06/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

L’assegnazione della casa familiare avviene ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., il quale dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti.

Questa misura, si ricorda, è posta ad esclusiva tutela della prole. Come ricordato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ciò comporta che “anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti” (cfr. Corte Cass. n. 15367/2015, ma anche Corte Cass. Ord. n. 10204/2019).

Non sarà dunque lo scattare della maggiore età a far decadere automaticamente il diritto all’assegnazione della casa familiare, ma dovrà essere valutata l’eventuale indipendenza economica raggiunta dal figlio e il persistere della convivenza con la madre.

Nel caso in cui Suo figlio, al raggiungimento della maggiore età, non sia ancora economicamente autosufficiente, non potrà essere ottenuta la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

Ciò posto, nulla vieta di ricercare un accordo tra le parti - sempre tenendo in primaria considerazione gli interessi della prole - che Le consenta di riprendere possesso della propria casa, offrendo un idoneo alloggio alternativo. A tal fine potrebbe essere utile ricorrere allo strumento della negoziazione assistita.

 

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