Cliente cade nel ristorante e si infortuna: è responsabile il ristoratore?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il gestore del ristorante risponde, in linea generale, per tutti i danni procurati a soggetti terzi dai beni posti sotto la propria vigilanza; ciò significa che costui deve fare in modo che i beni, quali il pavimento, una scalinata o una vetrata, non presentino fonti di pericolo tali da danneggiare eventuali avventori.
Se per esempio vi è un gradino traballante sulla scalinata di un ristorante ed un cliente cade e si infortuna, potrà invocare la cosiddetta responsabilità oggettiva del titolare del locale, prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., che dà diritto al risarcimento dei danni subiti.
Il principio suesposto è, però, di carattere generale e conosce una eccezione; il custode del bene, infatti, non è responsabile se l’evento si è verificato per caso fortuito.
Rientra sicuramente nella categoria del caso fortuito la condotta distratta dell’avventore, che avrebbe potuto evitare il danno con prudenza e attenzione.
Dunque tutte le volte in cui il pericolo era facilmente visibile o prevedibile, il risarcimento dovrà essere negato; del pari, sarà configurabile un concorso di colpa tra ristoratore e cliente allorché una maggior prudenza avrebbe quantomeno ridotto il danno.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, riteniamo sia configurabile una responsabilità del ristoratore, che ha costruito una pavimentazione sconnessa, creando così una fonte di pericolo che ha provocato o - quanto meno - favorito la caduta del cliente.
Avvocato Marta Calderoni