Ritenzione caparra a seguito di recesso. Procedo con lettera al proprietario?

Buonasera, volevo dei chiarimenti riguardo il recesso dal contratto di locazione ad uso abitativo per studenti universitari. Ho affittato casa lo scorso settembre per 12 mesi insieme ad un'altra ragazza, dovevo rinnovare il contratto il 30/09 di quest'anno ma purtroppo circa un mese fa ho avuto problemi economici e non posso più mantenere le spese. Ho dato preavviso di ciò al proprietario di casa circa 2 settimane fa e lui mi ha detto che terrà la caparra di 2 mesi versata lo scorso anno e se lui non trova un'altra inquilina dovrò pagare l'affitto per altri 12 mesi anche se non vivrò più qui e ho fatto la rinuncia del contratto. Volevo sapere se questa cosa che mi ha detto è vera oppure è l'inquilina che c'è in casa che dovrà pagare la somma intera. Spero di essermi spiegata. Grazie in anticipo
Locazioni ad uso abitativo (01/10/2018)
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Autore:
Avvocato Piero Gallo
Condominio, Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In ordine alla Sua domanda Le significo che nei contratti di natura transitoria il termine di recesso anticipato deve essere comunicato con lettera raccomandata almento tre mesi prima del rilascio dei locali ove la durata degli stessi non sia superiore alle 12 mensilità.

Alla luce di quanto da Lei comunicato, sembrerebbe che la disdetta sia stata riferita a voce e due settimane prima del rilascio dei locali. Pertanto, il contratto sembrerebbe ancora in essere tra Lei ed il proprietario.

In ogni caso qui il contratto non è risolto in quanto prosegue con l'altra coinquilina, occorrerebbe verificare il documento e comprendere più nel dettaglio le condizioni.

Altra questione fondamentale da non trascurare è insita nel fatto che la caparra non è versata per la copertura dei canoni di locazione, bensì è corrisposta a garanzia di eventuali danni cagionati all'interno dell'immobile e Lei potrebbe agire per il recupero delle somme predette.

Tuttavia, è necessario esaminare il contratto, in quanto ove anche non previsto, il recesso per i contratti transitori, come anzidetto è di tre mesi prima del rilascio dei locali e il rischio sarebbe quello di ritrovarsi con un obbligo di corrispondere le tre mensilità successive alla Sua comunicazione di recesso. In questo caso, ove fosse effettivamente così la perdita della caparra sarebbe comunque più vantaggioso del dover corrispondere le tre mensilità dovute.

Totalmente assoluta destituita di fondamento la richiesta formulata dal proprietario di dover corrispondere 12 mesi ove non trovi altra inquilina. Allo scadere delle tre mensilità Lei non ha più alcun obbligo nei confronti del locatore. In ogni caso, come già detto, sarebbe importante esaminare il documento.

 

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