Quando è possibile accedere al fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro?
Occorre premettere che, fino a quando l'azienda risulta essere attiva e non soggetta formalmente e ufficialmente a procedure di liquidazione o fallimentari (ovvero a procedure trascritte in camera di commercio), è tecnicamente possibile agire giudizialmente, con ricorso per decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento del dovuto.
Bisogna precisare, tuttavia, che in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale (es. concordato preventivo) ogni azione giudiziaria intrapresa nei confronti dell'azienda si dovrebbe interrompere, pertanto avviare una procedura nei confronti di una azienda che, molto probabilmente, potrebbe fallire a breve potrebbe rivelarsi anti-economico.
Proprio in caso di insolvenza dell'azienda, ovvero quando la stessa viene ammessa a procedure concorsuali, interviene il fondo di garanzia, istituito presso l'INPS con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente, e con gli articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Se l'azienda è soggetta a fallimento, i requisiti affinchè il Fondo possa intervenire sono i seguenti:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
- l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L'accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia.
Avvocato Egidio Rossi