contratto di sublocazione. Cedolare secca?
Buongiorno, dovrei stipulare un contratto d'affitto ad uso abitativo nel comune di Roma, per poi sublocarlo destinando l'immobile ad attività ricettiva non imprenditoriale (locazione turistica). Premettendo che l'accordo è tra privati e non c'è attività d'impresa, comunico che Il proprietario vorrebbe avvalersi della "cedolare secca a canone concordato"(dl. s.n.23 del 14/03/2011-gazzetta ufficiale 67/2011 del 23/03/2011) con durata contrattuale 3+2 come riportato nella bozza del contratto d'affitto. Vorrei sapere se questa tipologia di contratto (3+2 con cedolare secca a canone concordato) può darmi dei problemi ai fini dell'uso che ne vorrei fare io: sublocazione. Attendendo un vostro gentile riscontro in merito, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Con il contratto di sublocazione il conduttore ha la facoltà di sublocare totalmente l'immobile abitativo, solo previo consenso del proprietario. Se la sublocazione è solo parziale, è sufficiente una racc. a/r al proprietaio, con l'indicazione dell'identità del subconduttore e la durata del contratto.
Se manca il consenso, il locatore può chiedere l'immediato rilascio dell'immobile ed anche il risarcimento del danno. Il contratto di sublocazione tra privati deve essere registrato e la sua durata è rimessa alla libertà contrattuale delle parti.
Il locatore iniziale è l'unico soggetto che può optare per la cedolare secca, a patto che l'immobile, anche se sublocato, sia affittato ai soli fini abitativi.
Per i contratti stipulati dopo il 1° giugno 2017, gli affitti brevi arrivano a comprendere la sublocazione ed il comodato.
In questi casi si può optare per la cedolare secca con aliquota al 21%. Se trattasi di sublocazione breve, il sublocatore può scegliere se trattare i proventi come redditi diversi o applicare la cedolare secca al 21%.
Anche il locatore principale può optare per la cedolare secca sull'affitto pricipale e quidi si avrebbero due opzioni per la stessa casa. Ricordiamo che la sublocazione per contratti brevi non può superare i 30 gg.e che i redditi derivanti con cedolare secca non sono annoverati tra i redditi fondiari, ma tra i redditi diversi.
Avvocato Guido Vecellio