Contratto di locazione: recesso anticipato del conduttore
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 4 Legge 392/1978, i "gravi motivi" che legittimano il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del Conduttore, imprevedibili (in senso concreto e relativo) e sopravvenuti alla stipulazione del contratto di locazione, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il Conduttore stesso la prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie il fatto che il Suo compagno sia stato trasferito in un'altra città per motivi di lavoro è sicuramente un grave motivo che legittima il recesso anticipato dal contratto di locazione in essere.
Tuttavia dovrete rispettare il termine di preavviso di sei mesi, previsto dal secondo comma dell'art. 4 Legge 392/1978; pertanto sarete tenuti a versare il canone di locazione per ulteriori sei mesi dal momento della comunicazione di recesso, che deve essere inviata al proprietario-locatore tramite lettera raccomandata.
Avvocato Marta Calderoni