Il Locatore può recedere dal contratto prima della naturale scadenza?
La locazione di unità abitative è regolata nel nostro ordinamento dalla L. 431/98.
L’art. 3 di tale legge regola la possibilità per conduttore e per il locatore di risolvere il contratto, prevedendo una disciplina di maggior favore nei confronti del contraente debole (il conduttore).
Il comma 6 di tale norma prevede che “il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.
Al locatore tale facoltà di recesso in ogni tempo non è concessa. Ratio della norma è, infatti, la tutela del preminente diritto di abitazione.
Il soprarichiamato art. 3 prevede che il locatore possa alla scadenza del primo quadriennio evitare che il contratto si rinnovi per gli ulteriori quattro anni.
La norma definisce testualmente tale possibilità come “facoltà di diniego del rinnovo del contratto” che può essere esercitata solo ed esclusivamente qualora ricorrano determinati motivi espressamente indicati nella norma citata.
Alla seconda scadenza del contratto il locatore può esercitare validamente la facoltà di diniego di rinnovo del contratto senza che vi sia alcuna particolare motivazione.
Pertanto, il recesso è una facoltà che viene concessa solo ed esclusivamente al conduttore, che può avvalersene in qualsiasi momento a condizione che ricorrano gravi motivi e che rispetti il termine di preavviso.
Il locatore, invece, può manifestare solo la propria volontà di non rinnovare il contratto di locazione in essere dandone comunicazione al conduttore almeno 6 mesi prima (termine di preavviso) e attendere la naturale scandeza del contratto stesso (disdetta del contratto).
Avvocato Simona Costanzo