Vittima di ingiuria. Come tutelarsi?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il termine "fascista” è sicuramente un attributo offensivo poiché mira a dipingere l’individuo come arrogante e prevaricatore, come peraltro statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29433 del 20.07.2007.
Sicuramente il comportamento tenuto dal soggetto che l'ha apostrofata con tale aggettivo potrebbe integrare la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 594 c.p., per avere utilizzato nei Suoi confronti un appellativo con una intrinseca carica di disprezzo e dileggio, nonché la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario.
Tuttavia, a seguito del recente Decreto Legislativo n. 7/2016, il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. è stato depenalizzato: ciò significa che l’ingiuria oggi non costituisce più un reato ma un semplice illecito civile.
Di conseguenza, anche se Lei stato vittima di una condotta che integra gli estremi dell’ingiuria, non potrà più depositare denuncia querela e rivolgersi al giudice penale ma potrà soltanto chiedere, in sede civile, il risarcimento del danno subito.
Restiamo pertanto a disposizione qualora voglia valutare la possibilità di intraprendere una azione in sede civile nei confronti del soggetto responsabile.