Offrire denaro in cambio di prestazioni sessuali. Quali conseguenze?
Caro avvocato, gentilmente vorrei sapere se offrire ad una ragazza (non una prostituta di professione) del denaro in cambio di una prestazione sessuale sia legale. Sia nel caso che ella abbia dai 16 ai 18 anni, che maggiorenne. Grazie mille, distinti saluti.
Per rispondere al Suo quesito, e comprendere cosa rischia chi tenta di convincere una donna, non avviata alla prostituzione, ad avere un rapporto sessuale a pagamento, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il nostro ordinamento penale sanzione espressamente le condotte di iduzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.
L’art. 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (meglio nota come Legge Merlin), sanisce espressamente che è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329 (…) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore.
Il concetto di “induzione alla prostituzione” non è però semplice da intendersi poiché, mentre nel pensiero comune potrebbe essere considerato tale anche la semplice promessa di denaro, in termini prettamente giuridici, assume invece una valenza del tutto specifica.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che il reato di induzione alla prostituzione consiste in quella particolare attività di persuasione ad intraprendere il meretricio, che non può però configurarsi con la semplice promessa di denaro, ma deve essere accompagnata da ulteriori atti idonei a suscitare o rafforzare l’altrui proposito di avviarsi alla prostituzione (ad esempio fornire un alloggio).
In ogni caso, la Cassazione ha chiarito nella sentenza n. 16207/2013 che per rispondere del reato in questione è necessario che il colpevole sia un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nella prestazione sessuale.
Per tali motivi, è possibile affermare che chiunque offra del denaro ad una donna maggiorenne al fine di ricevere in cambio un rapporto sessuale, per quanto moralmente possa essere ritenuto deprecabile, non potrà tuttavia essere perseguito dalla Legge come reato.
Il comportamento potrebbe invece integrare un illecito amministrativo: infatti, in diversi comuni d’Italia, i sindaci hanno emesso apposite ordinanze per vietare di contrattare il compenso per le prestazioni sessuali, nell’ottica che il mercimonio praticato in strada sia evidentemente contrario al decoro urbano e possa comunque compromettere la quiete pubblica.
Discorso diverso vale invece per la ragazza minorenne: vi è infatti una precisa ipotesi di reato, prevista dall'art. 600 bis del nostro codice penale. Il secondo comma di tale norma sancisce che chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.