Ex coniuge non rispetta le condizioni di divorzio: quali rimedi?

Ciao.sono divorziata.nella mia sentenza il giudice ha deciso che il mio ex marito mi deve versare 400 euro al mese per il mantenimento dei nostri figli minorenni che abitano con me.lui però mi dà sempre di meno.cosa posso fare?grazie
Famiglia (20/12/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile segnalare che, successivamente alla pronuncia di divorzio, la situazione patrimoniale o personale dei coniugi o dei figli può mutare. In tal caso, le condizioni stabilite con sentenza dal Tribunale potrebbero non più rispondere alla nuova realtà e, di conseguenza, potrebbe sorgere la necessità o l’opportunità di una modifica. La modifica delle condizioni può essere richiesta, in qualunque momento, da ciascun coniuge.

La situazione che Lei ci segnala è quella di un inadempimento da parte del Suo ex marito all’obbligo di mantenimento dei figli poiché costui versa un importo inferiore a quello stabilito dal Giudice per il mantenimento mensile e tale modifica è stata apportata arbitrariamente dall'uomo, senza che costui abbia richiesto una modifica della condizioni di divorzio.

Le illustriamo dunque i rimedi che il nostro Ordinamento giuridico prevede a tutela di tale situazione.

  1. Il primo rimedio è quello di rivolgersi al Tribunale con un ricorso per chiedere:

- l'ammonimento del genitore inadempiente

- il risarcimento dei danni a carico del Suo ex marito nei confronti dei Vostri figli minori

- il risarcimento dei danni nei Suoi confronti

- la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria  (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000euro a favore della Cassa della ammende)

  1. Nei casi più gravi, poi, è possibile ricorrere ad uno strumento più radicale e incisivo quale la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale (ex potestà)ai sensi dell’art. 330 del codice civile.
  1. Altro rimedio, infine, sul fronte penalistico (con riferimento al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento) è la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del codice penale.

Una simile strada, tuttavia, che può sicuramente avere una funzione punitiva, spesso rischia di essere poco proficua sul piano pratico per via delle lunghe tempistiche che possono comportare l’avvio del procedimento penale a distanza di molti mesi, se non addirittura anni.

 

Avvocato Marta Calderoni

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