Cosa rischio se apro profili Facebook fake?
La condotta da Lei tenuta potrebbe essere astrattamente qualificata come reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cp.
Tale figura di reato punisce chiunque sostituisce la propria all'altrui persona, ciò al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o per arrecare ad altri un danno.
Si rischia per tale reato una pena detentiva fino ad un anno.
Rispetto alla Sua posizione possiamo considerare gli elementi a Suo favore e quelli contro di Lei.
Partendo da questi ultimi, in primo luogo va sottolineato che il reato è procedibile anche senza la previa presentazione da alcuna denuncia da parte delle persone a cui avrebbe "rubato" l'identità, né c'è un termine di scadenza immediato per la procedibilita' di tali fatti. Ciò significa che se quanto fatto da Lei l'anno scorso fosse portato all'attenzione delle autorità solo ora, ciò non sarebbe ostativo alla Sua perseguibilita'. Per essere sicuro di non subire un processo per le condotte da Lei tenute dovrà attendere ben 6 anni, tempo necessario alla prescrizione del reato.
Passiamo a considerare gli elementi a Suo favore, nettamente maggioritari.
In primo luogo, nel corso di un eventuale processo nei Suoi confronti, la Pubblica Accusa dovrebbe dimostrare che Lei ha agito per trarne vantaggio o arrecare danno. Tale prova non è affatto agevole e ci sarebbero molte possibilità di assoluzione.
In secondo luogo, anche qualora Lei venisse condannato, rischierebbe fino ad un anno di detenzione. Ciò significa che non andrebbe mai in carcere perché per l'esiguita' della pena e la Sua incensuratezza la pena verrebbe sospesa.
Inoltre, eventualmente, ci sarebbe la possibilità di chiedere riti alternativi che non la farebbero neanche arrivare alla condanna.
In conclusione, invitandoLa a non tenere più le condotte che mi ha raccontato, mi sento di rassicurarLa sul fatto che le Sue paure è molto difficile che si concretizzano.
Avvocato Nadia Mungari