- Reati contro le persone
Si tratta di una categoria di reati che punisce quei comportamenti che ledono la sfera strettamente personale degli individui.
In questa categoria rientrano, non solo i reati più conosciuti del nostro codice penale come l’omicidio colposo o volontario, rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 575 del Codice Penale, ma anche altri illeciti comunque molto frequenti come le “percosse”, di cui all’art. 581 del Codice Penale, o le lesioni, ex art. 582 del Codice Penale.
L’elemento comune a questo genere di reati è la violenza, nella sua accezione sia fisica che psichica.
- Reati contro la famiglia
Questa tipologia di reati è volta a punire condotte lesive della sfera familiare.
Tra questi reati sono ricompresi quelli di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del Codice Penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del Codice Penale), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 del Codice Penale) e sottrazione di minore (art. 574 del Codice Penale).
Più in generale, in questo ambito, si intende punire quei comportamenti che ledono l’equilibrio familiare, soprattutto attraverso l’uso della violenza.
- Reati contro il patrimonio delle persone
I reati contro il patrimonio sono quella categoria di illecito penale funzionale a sanzionare comportamenti che ledono il patrimonio altrui, intendendo con ciò i beni di una persona o di una società.
Rientrano in questa classificazione tanto reati caratterizzati da condotte violente come la rapina (art. 628 del Codice Penale) o l’estorsione (art. 629 del Codice Penale), quanto reati che puniscono comportamenti fraudolenti come la truffa (art. 640 del Codice Penale) o il furto con destrezza (art. 624 del Codice Penale).
- Reati in materia di stupefacenti
Il D.P.R. 309/1990 prevede alcuni reati che puniscono la produzione e la successiva commercializzazione di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne un singolo e/o isolato comportamento di tal genere, sia che si tratti di una vera e propria associazione per delinquere funzionale alla produzione e/o allo spaccio delle predette sostanze.
In questo ambito si differenziano nettamente le sanzioni per chi agisca nel mercato delle sostanze “leggere”.
- Guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Se si guida sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti si commette un reato.
L’art. 186 comma 2 lettere b) e c) del codice della Strada stabilisce che sussiste il reato di guida in stato di ebbrezza quando le sostanze alcoliche presenti nel sangue di una persona alla guida risultano superiori a 0,8 grammi.
L’art. 187 del Codice della Strada incrimina invece chi si mette alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quando si commettono questi reati si rischia non solo una condanna alla pena pecuniaria o detentiva ma, soprattutto, la sospensione della patente di guida per lungo tempo.
A queste imputazioni è possibile rimediare richiedendo l’applicazione della pena su richiesta delle parti (o più comunemente patteggiamento) con contestuale richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale.
Una volta esaurita l’attività di volontariato a cui il guidatore si sia impegnato, sarà possibile ottenere l’estinzione del reato ed il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente.
- Diritto penale dell’esecuzione
In seguito ad una condanna penale, soprattutto se la pena è la detenzione, è possibile usufruire di benefici e misure alternative che la legge prevede come attivabili nel corso dell’esecuzione della pena.
Tra di essi si ricorda la liberazione condizionale, che permette di ottenere uno sconto di pena, o l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, che comportano la possibilità per il detenuto di uscire dal carcere.
Team Avvocato Accanto
Aggiornamento: 24 marzo 2019