Ho 30 anni e sono disoccupato. I miei genitori possono allontanarmi dalla loro abitazione?

Salve, ho 30 anni e volevo un'informazione.

Siccome sono disoccupato e son dovuto tornare ad abitare con mia madre, in caso lei volesse mandarmi fuori da casa sua, potrebbe farlo senza problemi?

Famiglia (13/09/2020)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito segnaliamo innanzitutto che, a norma dell’art. 155 quinquies del Codice Civile, i figli, anche maggiorenni, hanno diritto ad un assegno di mantenimento fino a quando non raggiungano l'indipendenza economica.

La norma in esame, infatti, testualmente recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.

I figli hanno dunque il diritto di essere mantenuti dai genitori, secondo le reali possibilità di questi.

Precisiamo inoltre che, in caso di non ottemperanza a tale obbligo, i figli possono chiedere al Tribunale del luogo di residenza di decidere se e come i genitori siano tenuti a versare loro un assegno mensile di mantenimento.

Per quanto concerne, invece, l’importo di detto assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, la nostra giurisprudenza è unanime nel ritenere che la somma che deve essere versata dai genitori deve comprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (per esempio affitto, trasporto, pasti, abbigliamento) sia quelle relative all'istruzione (es. tasse universitarie, libri) ed anche quelle per lo svago e le vacanze.

Naturalmente il mantenimento deve essere adeguato al reddito percepito dai figli, se lavorano, aumentando o diminuendo l’importo in base alle variazioni dello stipendio che costoro ricevono nel tempo.

L'obbligo di mantenimento si interrompe soltanto nel momento in cui il figlio raggiunge un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile, con un lavoro non precario corrispondente alle sue aspirazioni (cfr. sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 27377/2013, n. 18/2011, n. 14123/2011 e n. 1773/2012);

Segnaliamo, infine, che i genitori sono esonerati dall'obbligo di mantenimento, quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica dipende da negligenza o comunque da fatto imputabile al figlio. 

Non è dovuto l'assegno qualora il figlio maggiorenne opponga un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero dimostri colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.

Alla luce di quanto sopra esposto è dunque fondato ritenere la sussitenza dell’obbligo di Sua madre di accoglierLa in casa o di mantenerLa, seppur Lei abbia già raggiunto la maggiore età, fino al momento in cui Lei otterrà una autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile, con un lavoro non precario.

Per completezza si segnala che l'orientamento maggioritario dei nostri Tribunali ha indivudato un limite d'età, oltre il quale il figlio maggiorenne non ha diritto ad essere mantenuto dai genitori: tale limite è stato individuato nei 34 anni. 

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