Socio fallito: ci sono problemi per la società?
Il quesito da Lei proposto richiama quanto disposto dall’art. 149 del Regio Decreto n. 267/1942, ossia della legge sul fallimento.
Ai sensi della predetta normativa, il fallimento di uno o più soci, non produce il fallimento della società. La norma pertanto stabilisce che, mentre il socio, in alcune ipotesi previste dalla legge, può fallire in caso di fallimento della società, il contrario non può avvenire.
Va aggiunto tuttavia che il codice civile prevede, per le diverse fattispecie societarie, quali siano le conseguenze del fallimento del socio.
E così, in caso di società di persone o di consorzi, il socio fallito sarà escluso di diritto, mentre in caso di società a responsabilità limitata è prevista la possibilità di espropriare la quota di partecipazione sociale, con le modalità indicate dall’art. 2471 del codice civile.
Va infine evidenziato come, in caso di fallimento del socio (sia esso persona fisica o giuridica) di società di capitali, gli adempimenti connessi alla partecipazione nella società vengono acquisiti dalla Curatela fallimentare.