Ho diritto di richiedere a mio nonno un contributo per il mio mantenimento?
Per rispondere al meglio alla sua domanda è opportuno affrontare separatamente le questioni giuridiche sottese.
In primo luogo affronterò la questione dell’immobile di cui è proprietario al 50%.
Il fatto che suo nonno abbia diritto di usufrutto su tale immobile, non le impedisce di alienare la proprietà dello stesso.
Tuttavia, è bene ricordare che lei potrà trasferire solo il diritto di cui è titolare e, dunque, la quota indivisa al 50% della nuda proprietà dell’immobile. Suo nonno, pertanto, a meno che non decida altrimenti, potrà godere di tale immobile sino all’estinzione del diritto di usufrutto (solitamente alla morte del soggetto, a meno che non sia stato diversamente pattuito).
Quanto alla questione relativa alla sussistenza di un diritto a ricevere una somma da parte di suo nonno, si ricorda come il nostro ordinamento preveda, all’art. 316bis c.c., che gli ascendenti abbiano il dovere di concorrere al mantenimento dei nipoti, nel caso in cui i genitori non ne siano in grado, e all’art. 433 c.c. che gli ascendenti (e dunque i nonni) sono soggetti all’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti dei nipoti che si trovino in stato di bisogno.
All’art. 438 c.c., poi, si evidenzia come “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il nostro ordinamento, dunque, prevede che i nonni siano obbligati a contribuire alla spese alimentari del proprio nipote, in proporzione al bisogno del richiedente, ma anche della situazione economica e patrimoniale dei soggetti tenuti agli alimenti.