Diritto di recesso e termine di durata della società
Come socio di una Srl il 24 giugno 2017 ho formalizzato al Legale Rappresentante a mezzo AR la volontà di recesso come previsto dall’ art.2473 c.c. poiché la durata della Società nello statuto ha stabilito un termine (31 Dicembre 2050) eccedente la mia normale aspettativa di vita che/ infatti in tale data io avrei oltre 100 anni) chiedendo il rimborso della mia intera partecipazione sociale (pari al 40% del capitale sociale) da determinarsi nel termine di 180 gg. Dopo circa un mese l'amministratore per AR ha riscontrato negativamente la mia domanda scrivendomi che: 1) la società ha un termine e di conseguenza non sono legittimato ad esercitare il diritto di recesso ad nutum. come previsto dall'art.2473 c.c. 2 in ogni caso sono oltre i termini poiché nello Statuto è stabilito che il tempo per esercitare il diritto di recesso è di 15 giorni dalla iscrizione al registro delle imprese della decisione che lo legittima. A questo punto trascorso senza esiti il termine di 180 giorni chiedo quali azioni (anche legali)possa intraprendere per ottenere (in tempi ragionevoli con la mia speranza di vita...) il rimborso della mia partecipazione
Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?
(15/12/2017)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
in relazione al suo quesito osserviamo innanzitutto che sarebbe preliminarmente necessario esaminare i termini esatti della modifica statutaria introdotta. Dunque comprendere di quanto è stato posticipato il termine di durata della società rispetto a quello originario e, inoltre, se sono state esplicitate, le ragioni della posticipazione del termine. La lettura delle relativa delibera assembleare sarebbe quindi necessaria. Secondariamente, andrebbe esaminata la giurisprudenza e la dottrina di riferimento in tema di durata della società. Questo per comprendere se anche la modifica introdotta rifletta l’interpretazione corrente secondo la quale ad una durata indeterminata (espressamente indicata dalla norma da lei citata) è assimilabile la fissazione di un termine di durata oltremodo lungo, circostanza che, in tal caso, fonderebbe il suo diritto di recedere, oppure no. In altri termini: andrebbe chiarito se la fissazione del nuovo termine di durata al 2050 possa ragionevolmente essere assimilato ad una durata indeterminata. Chiarire questo aspetto è, ovviamente, di essenziale importanza nel caso che ci rappresenta. La durata della società potrebbe infatti non essere strettamente riconducibile all’aspettativa di vita dei suoi soci, quanto piuttosto al programma imprenditoriale che attraverso la stessa i sui fondatori intendevano perseguire: programma imprenditoriale che potrebbe, in ipotesi, anche essere superiore all’attesa di vita di uno dei soci (o di un uomo medio). Infine, ove, per ipotesi, dall’esame della giurisprudenza e dottrina emergesse l’applicabilità anche al suo caso delle fattispecie sopra descritte, dunque che il nuovo termine di durata possa essere effettivamente assimilato ad una durata indeterminata, andrebbe esaminato lo statuto societario per stabilire se le disposizioni sul recesso deroghino (ove possano derogare) a quanto stabilito dall’art. 2473, comma 2 c.c. sul punto. A primo acchito, sembrerebbe già possibile rispondere negativamente. In ipotesi di durata indeterminata (e dunque anche quella, assimilabile, di durata oltremodo lunga), infatti, la norma consente al socio di recedere in ogni momento, dunque senza limitazioni temporali collegate al momento in cui è stata iscritta la delibera di modifica (i 15 gg di cui ci scrive). Concludendo: laddove fossero confermate le circostanze che legittimerebbero il suo recesso, in difetto di accordo con la società e gli altri soci, lei dovrebbe ricorrere al tribunale per ottenere, previo accertamento dell’intervenuto recesso, la liquidazione della quota.
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