DECRETO LEGGE NATALE. POSSO SPOSTARMI NELLA SECONDA CASA E RICEVERE OSPITI?

Buongiorno, In base al nuovo DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172, vorrei chiederle se, per la fattispecie degli spostamenti, la seconda casa dei nonni rientra indirettamente anche nella seconda casa dei nipoti. Se così fosse, i nipoti potrebbero ricevere nella seconda casa due persone non conviventi? Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti
Famiglia (22/12/2020)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 pubblicato per affrontare l'emergenza Covid-19 è composto di tre articoli. 

L'art. 1 disciplina gli spostamenti dei privati cittadini nel periodo di festività natalizie. L'art. 2 disciplina il contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi  di ristorazione. L'art. 3 disciplina l'entrata in vigore delle norme. 

Relativamente agli spostamenti dei privati cittadini (art. 1, d.l. 172/2020), nei giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano, per tutto il territorio nazionale, le norme di cui all'art. 3 del d.P.C.m. del 3 dicembre 2020. In tal modo si estende a tutto il territorio nazionale l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio previste (dal d.P.C.m 3/12/2020) per le così dette Regioni ad alto rischio. 

Limitatamente agli spostamenti dei privati cittadini, tali misure consistono nel divieto di spostamento, in  entrata  e  in  uscita, dal territorio della Regione e all'interno della Regione stessa, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per  motivi  di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L'art. 1 del d.l. 18/12/2020, n. 172 prosegue individuando due deroghe a questo divieto generalizzato di spostamenti.

La prima deroga è relativa ai giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, durante i quali si applicano le misure di cui all'articolo 2 del d.P.C.m. 3 dicembre  2020,  ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza  non  superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni  caso degli spostamenti  verso i capoluoghi di provincia.   

Pertanto, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, limitatamente agli spostamenti dei privati cittadini è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio della Regione. Altresì è vietato lo spostamento tra comuni, con l'eccezione per i comuni con meno di 5.000 abitanti. In altri termini, è possibili entrare ed uscire dai comuni con meno di 5.000 abitanti, purché gli spostamenti siano da e/o verso comuni limitrofi (non oltre 30 km di distanza) e, comunque, non è possibile spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Fanno eccezione gli spostamenti per salvo che per gli  spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di  necessità, ovvero per motivi  di  salute.

La seconda deroga si applica nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. In tali giorni è consentito lo spostamento, all'interno della medesima Regione, verso una sola abitazione privata. Lo spostamento può avvenire una  sola  volta  al  giorno,  in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00. In ogni caso, possono spostarsi solo due persone, oltre ad eventuali figli minori di anni 14, persone disabili o non autosufficienti che siano conviventi. 

Semplificando, per tutto il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 non è consentito uscire dalla propria Regione di residenza.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (c.d. zona arancione) è possibile uscire dalla propria abitazione. Gli spostamenti tra comuni sono consentiti solo per i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti), solo da/verso comuni limitrofi (fina a 30 km di distanza) e con esclusione degli spostamente da/verso capoluoghi di provincia.  

Nei restanti giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 non è possibile uscire dalla propria abitazione. Unica eccezione è consentita per lo spostamento di un massimo di due persone (oltre ad eventuali figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti che siano conviventi) per recarsi presso l'abitazione di amici o parenti, nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 22:00, per una sola volta al giorno (ad esempio, non è consentito recarsi presso l'abitazione della zia e poi verso l'abitazione della nonna, nello stesso giorno). 

Facciamo alcuni esempi pratici.

Il 25 dicembre 2020 non sarà possibile passeggiare per le vie del centro. Tuttavia, sarà possibile recarsi presso l'abitazione di parenti o amici. Ad esempio, una coppia di coniugi (con eventuali figli minori di 14 anni) potrà recarsi a casa della mamma, o a casa della zia, o a casa della nonna, etc…, anche se si trovano al di fuori del proprio comune di residenza e con rientro alle 22:00. 

Il 28 dicembre 2020 sarà possibile uscire per fare una passeggiata, o per andare a trovare amici o parenti, anche se si spostano più di due persone, purché si resti all'interno del proprio comune di residenza (con le eccezioni già viste per i piccoli comuni).

* * *

Rispondendo in modo specifico al Suo quesito, no, la seconda casa del nonno non rientra nella seconda casa dei nipoti. 

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sarà possibile, tanto per il nonno, tanto per i nipoti, recarsi nella seconda casa, accogliere i propri ospiti, purché la seconda si trovi all'interno del proprio comune di residenza. 

Il giorno 25 dicembre 2020 (così anche il 24, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021) non sarà possibile per nessuno recarsi presso la seconda casa. Allo stesso modo, non sarà possibile ospitare nessuno nella propria seconda casa. 

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