Il decreto cautelare monocratico: quando perde efficacia?
Salve, ho un decreto cautelare monocratico di un ricorso del 2016. Volevo sapere se un decreto monocratico perde efficacia anche, se alla data del Collegio viene riviata l'udienza.
Per rispondere compiutamente al Suo quesito, avremmo necessità di ricevere alcuni chiarimenti, tra cui il procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il Decreto cautelare monocratico da Lei citato.
Riteniamo comunque opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.
Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la Camera di consiglio di cui all'art. 55 comma 5 C.p.A., in caso di accoglimento della domanda cautelare, è efficace sino a detta Camera di consiglio.
Il decreto perde efficacia se il Collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio.
Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata.
Nel caso di specie, dunque, il decreto mantiene la propria efficacia sino alla Camera di consiglio; se l'udienza della Camera di consiglio è stata rinviata,il decreto non perde efficacia, purché nell'udienza che si terrà a seguito del rinvio il Collegio provveda sulla domanda cautelare.
Avvocato Marta Calderoni