Come regolare l'affidamento del figlio di una coppia non sposata?
Coppia convivente da dieci anni con figlia di sei , ora separata da circa due , mia ex riaccompagnata.... la casa dove vivevamo è mia ed è rimasta a me....passo alla.mia ex 300 euro al mese piu tutte le spese delle bimba ( asilo privato mensa e spese mediche)...cosa può chiedermi legalmente di piu la.mia ex compagna?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare che, se Lei e la Sua ex compagna non siete mai stati sposati, Lei non ha alcun obbligo nei confronti della donna, che non potrà dunque chiederLe alcunché.
Non comprendiamo pertanto per quale motivo Lei versi la somma mensile di 300,00 euro a favore della Sua compagna.
Correttamente invece Lei provvede al mantenimento di Sua figlia.
A tal proposito precisiamo che i genitori non sposati, al momento della cessazione della convivenza, devono formalizzare un accordo sull’affidamento dei figli e per fare ciò potranno presentare un appositoricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza dei bambini. Tale ricorso per la regolamentazione dell’affido può essere consensuale o giudiziale.
Consensuale: laddove vi sia una intesa tra i genitori. In tale ipotesi i genitori decidono liberamente e di comune accordo come regolare la collocazione dei figli, la frequentazione ed il mantenimento degli stessi. L’accordo raggiunto sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale che, con la successiva ratifica, lo renderà esecutivo; il procedimento peraltro è molto rapido e si dovrebbe concludere in pochi mesi.
Giudiziale: laddove non vi sia un accordo per disciplinare la regolamentazione dell’affido. Nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire tutte le condizioni, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”).
Precisiamo che, anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta sarà sempre quella dell’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali.
Naturalmente, è preferibile un ricorso congiunto poiché in tal caso le condizioni dell’affidamento vengono stabilite da Voi genitori.
Nell’ipotesi di ricorso giudiziale, invece, ciascun genitore avanzerà le proprie istanze e deciderà il Giudice sulla collocazione dei bambini, sul diritto di visita, sul mantenimento, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.
Non sappiamo se, nel caso di specie, Lei e la Sua ex compagna abbiate formalizzato l'accordo sull’affidamento di Vostra figlia ma, in caso negativo, è sicuramente opportuno che procediate in tal senso.
Avvocato Marta Calderoni