Cambio del cognome: come si fa?
Salve,vorrei chiedere se è possibile chiedere un gratuito patrocinio per togliermi il cognome.
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che la persona non abbiente, al fine di essere rappresentata in giudizio - sia per agire che per difendersi- può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (quali separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
Con riferimento al procedimento per il cambio del cognome, precisiamo che non si tratta di un processo civile né di una procedura di volontaria giurisdizione e pertanto non è ammissibile il patrocinio a spese dello Stato per tale procedura.
Segnaliamo inoltre che il cognome può essere cambiato solo nei seguenti casi: 1. significati ridicoli o vergognosi; 2. ragioni affettive; 3. conservare un cognome familiare; 4. ragioni ereditarie.
Chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome oppure voglia cambiare il cognome, come nel caso di specie, deve presentare un'apposita domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o nel luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, chiamato ad esprimersi sulla concessione o meno del nuovo cognome, dovrà valutare attentamente i motivi della richiesta, sulla quale deciderà con decreto.
La persona che ha fatto richiesta avrà poi il compito di curare l'affissione del "decreto prefettizio" all'albo pretorio del comune di residenza o di nascita.
Il decreto deve rimanere affisso per trenta giorni consecutivi questo al fine di consentire l'opposizione (al cambio del nome) da parte di terze persone.
Trascorsi trenta giorni senza che nessuno si sia opposto, il Ministero dell'interno adotta il decreto finale.
Il Ministero invierà il decreto alla Prefettura e sarà poi compito della Prefettura notificarlo al richiedente.
Se la richiesta viene avanzata da un maggiorenne è sufficiente l'autocertificazione che deve contenere: luogo, data di nascita, residenza, stato di cittadinanza.