Cade in comunione l’indennizzo ricevuto da un coniuge?

Buongiorno, avrei una domanda. Io e mia moglie siamo in totale comunione dei beni compreso il conto corrente. A breve dovrò ricevere un indennizzo in denaro abbastanza cospicuo per via di un incidente stradale. La domanda è: posso aprire un conto corrente mio personale per depositare la cifra dato che gli indennizzi sono esenti da comunione dei beni? Grazie
Famiglia (28/11/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Il nostro Ordinamento prevede che, anche in regime di comunione dei beni tra i coniugi, alcuni rapporti siano ascritti in via esclusiva ad uno solo dei due. In particolare, proprio le somme ricevute a titolo di risarcimento derivante da un danno subito non rientrano nella comunione. È del tutto legittimo pertanto versare le somme ricevute nella fattispecie su un conto corrente esclusivamente intestato al ricevente. Per completezza, segnaliamo che la norma di riferimento è l’art. 179 del Codice Civile, in forza del quale: “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. Pertanto anche gli eventuali beni che entreranno nel Suo patrimonio, acquistati con il denaro ricevuto in risarcimento, saranno di Sua esclusiva proprietà, se ciò risulterà espressamente dalle forme richieste.
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