In caso di affidamento congiunto, come viene scelta la collocazione abitativa del figlio minore?
In tema di genitorialità ed affidamento di minori, in seguito alla disgregazione della famiglia, l’ordinamento italiano predilige la bigenitorialità e l’affidamento congiunto del figlio minore.
Ciò significa che la legge riconosce al minore il diritto a mantenere stabili relazioni affettive con entrambi i genitori.
Come più volte ricordato dalla giurisprudenza “il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”.
Tuttavia, l’affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di frequentazione per l’altro genitore.
Tale collocamento viene scelto concordemente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal Giudice avendo esclusivo riguardo alla tutela del benessere psicofisico del minore.
Un genitore che arbitrariamente non rispetta l’affidamento congiunto, ad esempio impedendo all’altro genitore di avere una stabile relazione affettiva con il figlio, si espone ad un comportamento illecito e sanzionato dall’ordinamento giuridico.
Questo principio può subire delle deroghe solo in casi eccezionali, in cui ad esempio uno dei genitori si è dimostrato incapace di gestire gli interessi del figlio. In questo caso può essere disposto l’affidamento esclusivo, per cui i poteri e le scelte rilevanti riguardo al figlio vengono assegnati solamente ad uno di essi.
È bene ricordare che tali provvedimenti vengono presi dal Giudice, all’esito di un’attenta valutazione della situazione di fatto, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
Per quanto attiene al caso in questione, non è chiara quale sia la situazione attuale di affidamento del figlio minore, né se l’intervento degli assistenti sociali sia intervenuto solamente a sostegno del minore e della genitorialità, oppure sia conseguente al venire meno della responsabilità genitoriale di uno e entrambi i genitori.
Per quanto descritto, è improbabile che in assenza di eventuali elementi ostativi, l’assenza di un contratto di affitto sia valutata in modo negativo, tanto da negarle l’affidamento di Suo figlio. Ciò soprattutto se la situazione abitativa è in ogni caso stabile. Sul punto, poi, è possibile ricercare delle soluzioni contrattuali adatte alla Sua situazione, in modo da rendere formale la concessione del godimento dell’immobile del padre della Sua attuale compagna (come ad esempio la stipulazione di un contratto di comodato d’uso gratuito).
In ogni caso, al fine di poter ottenere una risposta più completa e dettagliata, Le consiglio di rivolgersi ad un professionista di fiducia, fornendo maggiori dettagli circa la Sua situazione e producendo tutta la documentazione in Suo possesso relativa all’affidamento del figlio minore e agli accordi con la Sua ex compagna.
Avvocato Giulia Valmacco