Affidamento condiviso e trasferimento di uno dei genitori

Buona sera, Volevo chiedere un consiglio, ho un bambino di 3 anni riconosciuto legalmente dal padre ,ma non stiamo più insieme. Viviamo a Milano attualmente separati in casa. Mi è stato offerto lavoro a Roma quindi questo prevede in un trasferimento mio e di mio figlio, ma il padre non è d'accordo. C'è un modo per ottenere il trasferimento?
Famiglia (16/11/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Gli stessi Giudici, in una recente sentenza, hanno dichiarato che l'affidamento condiviso non preclude il trasferimento del coniuge dovendo il giudice di legittimità limitarsi a valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l'uno o l'altro genitore . In merito al Suo quesito, ci pare di capire che non sia sposata con il padre del bambino e che inoltre, ad oggi , non abbiate ancora provveduto a chiedere tramite un ricorso al Tribunale di regolare consensualmente i rapporti genitoriali per i l figli o nato al di fuori del matrimonio . Infatti, è bene tenere presente che lo stabilimento ed il trasferimento della sede lavorativa del genitore collocatario costituiscono oggetto di libera scelta dello stesso, essendo espressione di diritti costituzionalmente garantiti. L’unica valutazione che spetta al giudice, lungi dal sindacare il merito del trasferimento del genitore collocatario – che rimane libero di scegliere la sua residenza di vita – è quella di valutare quali sono, in concreto, le esigenze dei minori, e dunque quale scelta sia più funzionale al soddisfacimento delle stesse. Le premettiamo che sarebbe opportuno procedere con il ricorso suindicato al fine di regolar e i Vostri rapporti con il figlio, optando per l ’ affidamento congiunto. Inoltre, nel ricorso Le potrà chiedere al Giudice il collocamento prevalente del minore presso di Lei anche in caso di trasferimento, facendo in modo che lo stesso Giudice autorizzi il Suo trasferimento . Tenuto conto di questo, il genitore che intenda trasferire la propria residenza lontana da quella dell’altro genitore, non perde la capacità e/o l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori. In casi simili al Suo, la Cassazione, analizzando attentamente il rapporto dei minori con i genitori e le condizioni degli ex coniugi, ha sempre valorizzato il criterio della c.d. maternal preference, lasciando alla madre il ruolo di genitore collocatario. Pertanto, Le suggeriamo di rivolgersi ad un avvocato per procedere con il ricorso quanto prima.
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