Il Diritto bancario: che cosa è e come funziona?
Le banche (o meglio i servizi bancari) fanno parte della vita quotidiana di ogni persona. Con il tempo le attività della Banca si sono sempre più evolute andando oltre il concetto di mero prestito di denaro, attraverso la creazione di diverse tipologie di contratti bancari.
Anche il concetto di Banca come luogo fisico è in una fase di transizione.
Con il successo delle Banche Online e l’introduzione dell’Home Banking, avere accesso a diversi servizi finanziari non è mai stato così semplice, ma anche, “pericoloso”.
In questo articolo tratteremo del diritto bancario in generale andando poi a soffermarci sulla tutela dell’utente in caso di contrasto con l’istituto di credito.
Indice:
- Diritto bancario: di che cosa si tratta?
- I contratti bancari più frequenti. Che cosa sono e come funzionano
- Il Phishing
- Che cosa fare in caso di conflitto con la propria banca? Il reclamo
- L’Arbitrato Bancario Finanziario. Che cos’è e come funziona?
- L’azione giudiziaria a tutela del correntista
1. Diritto bancario: di che cosa si tratta?
La banca è un’impresa la cui attività principale consiste nel raccogliere risparmi, concedere crediti e fornire altri servizi finanziari La funzione primaria di una banca è di ricevere fondi in deposito dai risparmiatori ed erogarli ad altri soggetti sotto forma di crediti.
Alla luce di tale premessa, possiamo definire il diritto bancario quella branca del diritto che regolamenta i rapporti tra l’ente creditizio e l’utente, detto anche “correntista”. Regolamenta in particolare i servizi bancari e finanziari (conto corrente, mutui, prestiti personali) erogati dall’ente creditizio.
2. I contratti bancari più frequenti. Che cosa sono e come funzionano
I contratti più effettuati presso le Banche sono il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente bancario.
Vediamo insieme di che cosa si tratta.
Il contratto di mutuo
Nel contratto di mutuo, un soggetto (in questo caso la Banca) concede una dazione di denaro ad un altro soggetto che si impegna a restituirlo.
Essendo il mutuo un contratto essenzialmente oneroso, il corrispettivo che ottiene l’istituto di credito è dato dagli interessi.
Questo tipo di interessi è regolato a fronte di un c.d. Tasso che può essere fisso, variabile, o misto.
Il tasso fisso è predeterminato dalle parti e rimane costante fino al saldo.
Il tasso variabile è indicizzato in riferimento al costo del denaro.
Il tasso misto può essere di due tipi:
-tasso Bilanciato, ove le parti concordano al momento della stipulazione del contratto quale quota del capitale pagare con tasso fisso e quale con quello variabile.
-tasso con opzione, il mutuatario avrà facoltà, durante il periodo di durata del contratto, quale tasso pagare.
Gli interessi si maturano su ogni rata pagata.
Resta inteso che gli interessi non possono superare una certa soglia regolata annualmente, chiamata saggio di interesse annuale.
Superata tale soglia gli interessi si definiscono usurari e sono da considerarsi nulli (previo accertamento stragiudiziale o giudiziale).
Il tipo di mutuo più conosciuto è quello di tipo fondiario, ossia il mutuo per l’acquisto di una casa.
In questo caso, considerata la (solitamente) elevata somma di denaro concessa, la Banca, a tutela del proprio credito, può iscrivere ipoteca sull’immobile pari al doppio della somma concessa in mutuo.
L’ipoteca permette alla Banca, in caso di inadempimento da parte del soggetto mutuatario, di poter essere privilegiata in caso di vendita giudiziaria del bene.
Il contratto di conto corrente bancario
Il conto corrente è un contratto dove le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche operazioni, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Presso le banche è possibile stipulare un contratto di conto corrente, definito “bancario” dove, le somme corrisposte possono essere prelevate in qualsiasi momento, salvo diversa pattuizione con l’istituto di credito.
Come è noto, attraverso il conto corrente è possibile effettuare diverse operazioni finanziarie la cui più frequente è la disposizione di bonifico.
Negli ultimi anni le Banche, onde velocizzare la suddetta operazione e abbattere i costi, hanno creato un servizio denominato Home Banking.
Negli ultimi tempi, la maggior parte degli ha introdotto il c.d. sistema di Home Banking che permette agli utenti di usufruire degli ordinari servizi di sportello attraverso l’utilizzo di mezzi informatici quali computer e smartphone.
Resta inteso che le operazioni sono tutte vagliate dall’intermediario bancario il quale può, qualora siano effettuate in violazione di norme di legge o procedure interne, sospenderle, interromperle e revocarle a seconda delle abitudini finanziarie dell’utente.
3. Il Phishing
Uno dei rischi in cui si può incorrere effettuando operazioni bancarie online è costituito dal phishing.
Come già accennato in questo articolo, il c.d. phishing rappresenta un’operazione fraudolenta finalizzata alla sottrazione di dati sensibili mediante l’utilizzo di artifici e raggiri virtuali.
Nella sostanza, il phishing viene attuato attraverso l’invio di messaggi di testo (smishing), email o creazione di siti clone fasulli ove, l’ignaro utente, digitando sul link permette:
-l’installazione di un programma spia sul proprio dispositivo;
-la cessione delle proprie credenziali.
A seguito di tali fatti, il truffatore è in grado di sostituirsi all’utente, sottraendogli di fatto, l’identità digitale.
In caso si fosse stati vittima di phishing è importante denunciare immediatamente la vicenda alle Pubbliche Autorità e alla propria Banca.
Quest’ultima, a seguito della segnalazione accrediterà nuovamente sul conto corrente le somme indebitamente sottratte, riservandosi il diritto di recuperarle in caso venga esclusa la responsabilità della Banca stessa per la distrazione delle somme medesime.
4. Che cosa fare in caso di conflitto con la propria banca?
In alcuni casi, come ad esempio in quello sopra descritto, è evidente che gli interessi del privato confliggano con quelli della Banca.
In questo caso, prima di agire giudizialmente contro la Banca, il correntista deve innanzitutto cercare di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto alla banca, che deve rispondere entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
Solo quando il contrasto non si risolve attraverso la fase del reclamo, ci si può rivolgere all’ Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) o ad un Organismo di Mediazione.
5. L’Arbitrato Bancario Finanziario. Che cos’è e come funziona?
L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche relative a operazioni e servizi bancari. Detta procedura è definita “stragiudiziale” proprio perché offre un’alternativa più semplice, veloce ed economica rispetto al ricorso al giudice ordinario anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato (che resta, stante la peculiarità dell’argomento, fortemente consigliato).
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se la banca non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario, autorizzato a decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
L’ABF non può decidere quando la controversia:
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009;
- riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati;
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad esempio, nel caso di leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto);
- è già all’esame dell’autorità giudiziaria;
- è già stata sottoposta ai sistemi di arbitrato o conciliazione.
Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.
Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
6.L’azione giudiziaria a tutela del correntista
Fallita la procedura conciliativa, è possibile procedere giudizialmente (con l’assistenza di un avvocato, fatte salve le controversie inferiori ad Euro 1.033,00) contro la propria banca.
In questo caso si evidenzia come la normativa internazionale e nazionale, nonché le sentenze dei Tribunali e della Cassazione sono fortemente a favore del soggetto debole (quindi il correntista).
In particolare, per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, il Dlgs 27/01/2010 n. 11 prevede all’articolo 12 comma 4 che: “Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto.
La Banca risponde, inoltre, extracontrattualmente ai sensi dell’art. 2050 c.c. per esercizio di attività pericolosa.
L’istituto di credito, infatti, nel concedere all’utente di poter effettuare operazioni di pagamento (senza il filtro del controllo umano che potrebbe esserci in un’ordinaria disposizione di bonifico effettuata di persona direttamente allo sportello bancario) si assume il rischio che le stesse possano essere violate da terzi.
L’unico caso in cui la Banca non è tenuta a risarcire è quando l’utente abbia agito con dolo o con colpa grave. Nel caso del phishing, ad esempio, la Banca potrebbe non essere tenuta al risarcimento del danno quando:
- l’utente abbia agito collaborando con il truffatore;
- l’utente abbia agevolato inconsapevolmente il truffatore attraverso comportamenti incauti, come ad esempio, rispondendo a mail evidentemente false.