Cos’è l’arbitrato Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche relative a operazioni e servizi bancari. Detta procedura è definita “stragiudiziale” proprio perché offre un’alternativa più semplice, veloce ed economica rispetto al ricorso al giudice ordinario anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se la banca non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
il cliente può rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario, autorizzato a decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
L’ABF non può decidere quando la controversia:
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009
- riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad esempio, nel caso di leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto)
- è già all’esame dell’autorità giudiziaria
- è già stata sottoposta ai sistemi di arbitrato o conciliazione. Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.
Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.