Cartelle di pagamento: una guida pratica

 

In questo articolo spiegheremo in che cosa consiste la cartella di pagamento e cosa si può fare quando si riceve una cartella di pagamento.

 

Indice:

  1. La cartella esattoriale: che cos’è?
  2. La notifica della cartella di pagamento
  3. Il mancato pagamento della cartella
  4. Come avviene la riscossione?
  5. La rateizzazione della cartella
  6. L’impugnazione della cartella

 

1. La cartella di pagamento: che cos’è?

La cartella di pagamento è un una richiesta di pagamento notificata al contribuente con la quale l’Agente della riscossione, su mandato dell’ente creditore, intima il pagamento di quanto dovuto all’ Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Comune, Inps, Inail etc etc), fissando la data del pagamento e avvertendo che in caso di mancato pagamento entro il termine indicato si procederà alla riscossione coattiva.
La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’ente impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, la cartella  deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di comprendere le ragioni creditorie dell’ente impositore. L’agente di riscossione infatti ha solo il compito di notificare la cartella di pagamento ed adoperarsi per la riscossione del credito, di cui non è titolare ed in merito al quale non è in grado dunque di fornire alcuna informazione al contribuente.

Solitamente la cartella esattoriale segue ad un precedente atto notificato dall’ente impositore (avviso bonario, avviso di accertamento, etc.) e trova la sua giustificazione proprio nel precedente atto notificato

Il debito, una volta accertato, dunque viene iscritto a ruolo, cioè viene inserito in un elenco formato dall’ente creditore (ad es. Comune, Inps, Agenzia delle Entrate, etc.) e inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinché provveda alla riscossione coattiva.

La cartella di pagamento, pur non provenendo direttamente dalla Pubblica Amministrazione, è a tutti gli effetti un atto amministrativo e un titolo esecutivo, ossia un titolo, un atto, in base al quale poter procedere col pignoramento in mancanza del pagamento di quanto dovuto.

 

Cosa contiene una cartella?

 

Oggetto della cartella esattoriale possono essere tutte le somme dovute dal cittadino allo Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, come tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, tasse automobilistiche, concessioni governative, imposte ipotecarie e catastali e quant’altro, che il destinatario non ha pagato.

Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le sanzioni per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici), non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

 

2. La notifica della cartella esattoriale

L’agente di riscossione può notificare la cartella personalmente al debitore attraverso un messo, un ufficiale di riscossione o mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando non è possibile notificare la cartella per assenza o irreperibilità del destinatario, è prevista la notifica per affissione all’albo comunale. Laddove vengano seguite le norme di legge relative alla notifica, essa si ha per avvenuta anche se il contribuente non ritira alla posta la raccomandata o al Comune l’atto notificato.

Dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare o contestare la cartella.

Scaduto tale termine, senza che sia avvenuto il pagamento saranno dovuti ulteriori importi pagare ulteriori quali, per esempio:

  • gli interessi di mora, che maturano a partire dalla data della notifica su ogni giorno di ritardo;
  • per i debiti previdenziali, le sanzioni civili o cosiddette “somme aggiuntive”;
  • eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermo d’auto, ipoteca, pignoramento).      

 

3. Il mancato pagamento della cartella

Se non si paga quanto richiesto nella cartella entro 60 giorni dalla sua notifica, l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure cautelari (fermo amministrativo dell'auto, iscrizione di ipoteca su immobile intestato al debitore) e le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere la somma dovuta.

L'espropriazione forzata è costituita dal pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore e dei suoi coobbligati al fine della successiva vendita all’asta, o dal pignoramento dei crediti vantati a vario titolo dal debitore presso terzi (pignoramento del conto corrente bancario, pignoramento dello stipendio e della pensione etc.).

 

4. Come avviene la riscossione?

Esistono due tipi di riscossione:

1) La riscossione a mezzo ruolo coattiva riguarda il recupero delle somme che, richieste dall’ente creditore, non sono state versate spontaneamente dal cittadino nei termini intimati. L’iter di riscossione parte con la notifica della cartella di pagamento in cui sono indicate le informazioni contenute nel ruolo. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’Agente di riscossione è tenuto a svolgere ogni azione cautelare ed esecutiva (ad esempio iscrizione di ipoteca e pignoramento) utili alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge.

2) La riscossione a mezzo ruolo spontanea riguarda invece le richieste di pagamento dell’ente creditore, che non derivano da un precedente inadempimento da parte del contribuente (ad esempio la riscossione spontanea della Tarsu per conto dei Comuni, delle tasse di iscrizione agli ordini professionali etc.).

 

5. La rateizzazione della cartella esattoriale

Ricevere una cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione, spesso, può creare grandi difficoltà nel bilancio familiare. È utile, pertanto, sapere che il pagamento della cartella si può rateizzare, dilazionando così il versamento della somma dovuta in pagamenti mensili in modo da renderlo più sostenibile ed evitare di incorrere nella procedura esecutiva.
L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, concede dilazioni di pagamento fino ad un massimo di sei anni, pari a 72 rate. In caso di massima dilazione in 72 rate, il valore minimo della rata deve essere sempre almeno pari a € 100,00, per cui, se non arriva a questo ammontare, bisogna abbreviare la durata.
Entro la soglia dei € 60.000,00, la rateizzazione viene concessa automaticamente.

Se il contribuente si trova in una situazione di particolare difficoltà economica, può richiedere una dilazione superiore, ma deve, in tal caso, presentare la documentazione che attesti questo stato di bisogno.
Il contribuente che ha chiesto e ottenuto la rateizzazione e che paga regolarmente le rate, è considerato adempiente

La domanda va presentata direttamente all'agente della riscossione che ha notificato la cartella esattoriale on line o a mezzo pec compilando un apposito modulo rinvenibile nel sito dell’Agenzia entrate riscossione.

L'ottenimento della rateizzazione sospende tutte le eventuali attività cautelari e di riscossione coattiva fino a quel momento eventualmente attivate dall’agente di riscossione
Se non vengono pagate puntualmente un numero di rate che varia a seconda del momento in cui è stata presentata la domanda di rateazione il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovrà pagare l'intero debito residuo in un'unica soluzione.

 

6. L’impugnazione della cartella

Laddove si dovessero ravvisare degli errori nel conteggio degli importi dovuti (sempre se la cartella non segue ad un precedente atto non impugnato e dunque definitivo) o per contestare la prescrizione del credito, o laddove si dovessero ravvisare dei vizi propri della cartella, è possibile impugnare la cartella di pagamento avanti agli organi preposti che variano a seconda della tipologia della somma richiesta (per le imposte e tributi la Commissione Tributaria, per i crediti Inps, il Tribunale del Lavoro, per le sanzioni per violazione al codice della strada il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda del valore) proponendo un ricorso e chiedendo al giudice di annullare la pretesa impositiva.

Il termine della impugnazione varia infine a seconda della natura della somma richiesta.

Con la opposizione alla cartella è possibile chiedere la sospensione della esecuzione al giudice, che varrà, ove ottenuta, fino al deposito della sentenza.

Ovviamente i grazi di giudizio per la impugnazione della cartella esattoriale sono tre, e dunque laddove venisse persa la causa di opposizione in I grado, laddove ovviamente la sentenza risultasse viziata, è possibile adire il grado successivo di giudizio.

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