Prodotto difettoso

In linea generale, un prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

In altre parole, un prodotto difettoso è un prodotto non sicuro.

Una specifica e dettagliata tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi è stata originariamente introdotta dalla Direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso n. 374/1985/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n. 224/1988, poi confluito nel D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche, altrimenti noto come il Codice del Consumo.

 

Indice:

  1. Che cosa si intende per prodotto difettoso?
  2. Cosa fare in caso di prodotto difettoso?
  3. Qual è il danno risarcibile?
  4. Quando è esclusa la responsabilità del produttore?

 

1. Che cosa si intende per prodotto difettoso?

Il codice del consumo definisce un prodotto difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere.

Nel valutare se l’aspettativa di sicurezza sia soddisfatta o meno (e quindi se il prodotto sia intrinsecamente difettoso oppure no), secondo il Codice del Consumo si deve però tener conto di tre circostanze.

La prima circostanza è riferita al grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore: si deve aver riguardo al “modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, (al)la sua presentazione, (al)le sue caratteristiche palesi, (al)le istruzioni e (al)le avvertenze fornite”.

La seconda circostanza che va tenuta in considerazione è il grado di accuratezza della progettazione che sta alla base del prodotto: si deve infatti considerare “l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”.

 
Inoltre, bisogna effettuare il test sulle aspettative di sicurezza nel giusto scenario temporale, ossia nel “tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”; infatti, “(u)n prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio”.

Da ultimo, in caso di produzione seriale, occorre tener presente che il difetto può essere un difetto di fabbricazione che colpisce solo un prodotto all’interno di un lotto determinato: in tal caso, il “prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.

 
E’ importante notare che la responsabilità da prodotto difettoso è una forma di responsabilità extracontrattuale: ciò significa che il produttore è responsabile – e dovrà quindi risarcire il danno da prodotto difettoso – anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto, ma è un soggetto terzo. 

Per la giurisprudenza nazionale sul danno da prodotto difettoso, la responsabilità da ha natura presunta e non oggettiva, prescindendo dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non dalla prova del difetto del prodotto e di quella specifica del nesso eziologico tra difetto e danno.

 

2. Cosa fare in caso di prodotto difettoso?

Nell’ipotesi in cui il prodotto si riveli difettoso, chi ha subito il danno deve risalire al produttore chiedendo per iscritto al fornitore “l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

La richiesta scritta deve indicare:

- il prodotto che ha provocato il danno;

- il luogo e, approssimativamente, la data dell’acquisto;

- l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

Il fornitore ha a disposizione 3 mesi di tempo per rispondere alla richiesta del danneggiato. Solo nel caso in cui il produttore non venga individuato, si ha un passaggio di responsabilità in capo al fornitore per il danno arrecato dal prodotto difettoso.

Il diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso si prescrive in 3 anni a partire dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno.

A norma dell’art. 130 del Codice del Consumo, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Tale norma impegna dunque il produttore a sostituire un prodotto difettoso, se la scelta del Consumatore è per la sostituzione.

 

3. Qual è il danno risarcibile?

Secondo l’art. 123 Codice del Consumo sono risarcibili:

  1. a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali (e quindi il danno fisico);
    b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (e quindi il danno materiale), ma in quest’ultima ipotesi con due limiti:

- si deve trattare di una cosa “normalmente destinata all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato” (uso privato), e
- il danno alla cosa è risarcibile “solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette” (la c.d. franchigia).

 

4. Quando è esclusa la responsabilità del produttore?

L’articolo 118 del Codice del Consumo elenca le cause di esclusione della responsabilità del produttore.

La responsabilità del produttore è esclusa:

  1. a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  2. b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione
  3. c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale”: questa è una causa esimente di difficile realizzazione, essendo difficile pensare a un produttore che non fabbrica un prodotto “nell’esercizio della sua attività professionale”, ecc.;
  4. d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante”: se il prodotto “X” è fatto a quel modo perché lo impone una norma di legge;
  5. e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”;si vuole qui alludere al cd. rischio da sviluppo, per cui l’aspettativa di sicurezza può variare nel corso del tempo;
  6. f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”: se si chiarisce nel corso del giudizio che il difetto del prodotto è causato da un componente fabbricato da un altro produttore.
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