Prodotto difettoso
Il codice del consumo definisce un prodotto difettoso quando non offre la sicurezza che si può attendere. Se un prodotto causa danni (morte, lesioni personali, danno a cose di uso privato ed entro certi limiti pecuniari), questi ultimi sono risarcibili dal produttore, anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto in questione.
Il produttore può dimostrare l’assenza della propria responsabilità solo in alcuni casi determinati. E’ tuttavia nullo, nel senso che non produce alcun effetto, ogni patto con cui il produttore cerchi di limitare preventivamente, nei confronti del consumatore, la propria responsabilità.
Sono risarcibili sia i danni alla persona (es. lesioni fisiche o morte) sia quelli alle cose ma solo se eccede la franchigia di 387,00 euro.
Cosa bisogna fare in caso di prodotto difettoso?
Nell’ipotesi in cui il prodotto si riveli difettoso, chi ha subito il danno deve risalire al produttore chiedendo per iscritto al fornitore “l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
La richiesta scritta deve indicare:
- il prodotto che ha provocato il danno;
- il luogo e, approssimativamente, la data dell’acquisto;
- l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
Il fornitore ha a disposizione 3 mesi di tempo per rispondere alla richiesta del danneggiato. Solo nel caso in cui il produttore non venga individuato, si ha un passaggio di responsabilità in capo al fornitore per il danno arrecato dal prodotto difettoso.
Il diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso si prescrive in 3 anni a partire dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno.