Pagato due acconti per un anno di studio all’estero. Per l’emergenza Covid posso avere il rimborso?

Ho versato due acconti per un anno di studio di mia figlia in Usa. Non avendo potuto fare il passaporto  (la questura ha annullato appuntamento), l’agenzia propone di: 1) recedere con penale e perdita del 25% della quota totale del pacchetto; 2) modificare pacchetto da un anno a sei mesi; 3) pagare quota e qualora non si potesse partire per decisioni governative, la restituzione dei soldi con un voucher scadente a 12 mesi! Cosa devo fare?

Diritto del Consumatore (29/04/2020)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Dalla Sua esposizione abbiamo compreso che nel mese di ottobre 2019 Lei ha stipulato con una agenzia un contratto di servizi che prevede che Sua figlia trascorra un anno di studio negli Stati Uniti, con partenza ad agosto 2020; Lei ha regolarmente corrisposto sia la prima che la seconda rata di acconto del prezzo dovuto.

Orbene, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso in tutto il territorio europeo e nel mondo, legata al virus CoVid-19, le Autorità Governative dei vari Paesi hanno adottato una serie di provvedimenti d’urgenza per impedirne la diffusione ed, in particolar modo, sono stati vietati gli spostamenti sul territorio.

Tale divieto di spostamento e circolazione rappresenta, dunque, una causa di forza maggiore che impone la cancellazione delle prenotazioni effettuate per viaggi e soggiorni all’estero.

Naturalmente le cancellazioni delle prenotazioni non vengono effettuate per autonome decisioni degli utenti ma sono imposte dai provvedimenti delle Autorità; per tale motivo, deve ritenersi che non siano applicabili le norme generali sulla politica di cancellazione bensì quelle dettate per circostanze eccezionali e cause di forza maggiore.

Le strutture, le agenzie ed i Tour Operator che ricevono richiesta di cancellazione sono pertanto tenuti a rimborsare eventuali pagamenti già effettuati e ad annullare i costi di cancellazione.

Precisato quanto sopra, nel caso di specie deve osservarsi che l'attuale emergenza, evento imponderabile e straordinario, determina l’impossibilità di esecuzione del contratto sottoscritto nel mese di ottobre 2019 tra Lei e l'agenzia (impossibilità sicuramente non imputabile a nessuna delle parti - e certamente non a Lei).

E’ comunque di tutta evidenza che l'oggetto del sopracitato contratto è al momento del tutto impossibile: a causa di un evento esterno, è dunque venuta meno la possibilità delle prestazioni. 

Alla luce di ciò, in applicazione dell’art. 1256 c.c., deve considerarsi estinta l’obbligazione poiché, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione è divenuta impossibile.

Conseguentemente, il Contratto da Lei sottoscritto ad ottobre 2019 deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta, con obbligo dell'agenzia di restituzione delle somme incassate.

In assenza di spontaneo pagamento da parte dell'agenzia, che non si mostra collaborativa ma anzi Vi propone soluzioni non condivisibili, è necessario inviare una formale lettera di costituzione in mora.

In tale missiva, l'agenzia sarà invitata ad effettuare il pagamento della somma da Lei complessivamente versata a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Avvocato Marta Calderoni

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