Primo DPCM Draghi e nuovo Decreto Legge: cosa si potrà fare a Pasqua?

Ho visto che è stato emanato il nuovo DPCM, ma nel frattempo è stato emanato anche un decreto legge. Che cosa cambia? A Pasqua potrò andare nella seconda casa?
Diritto del Consumatore (17/03/2021)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il nuovo DPCM del 2 marzo 2021 è entrato in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, ma le misure in esso previste sono state parzialmente modificate con il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, consentendo visite ad amici e parenti durante le festività di Pasqua.

La principale novità del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 riguardava la riapertura, dal 27 marzo e nelle sole regioni in zona gialla, di cinema, teatri e sale concerti, con l'apertura di musei, mostre e luoghi di cultura anche nei week-end. Tuttavia, il Decreto Legge n. 30/2021 ha innalzato la soglia delle misure restrittive, con la (temporanea) eliminazione della zona gialla. Si dovrà, dunque, attendere l'adozione di nuove misure che, a partire dal 7 aprile 2021, potrebbero consentire le riaperture che erano previste per il 27 marzo. 

Per tutte le regioni permane il divieto di circolazione dopo le ore 22:00, rimangono chiuse piscine, palestre e impianti sciistici. Gli spostamenti tra regioni restano vietati fino al 27 marzo, dal 15 marzo al 6 aprile le misure restrittive sono applicate distinguendo le regioni in zona arancione e zona rossa[i].

Il Decreto Legge n. 30/2021 stabilisce misure ad hoc per le festività pasquali[ii], istituendo la zona rossa in tutta Italia e consentendo solo le visite ad amici e parenti, in un numero massimo di due persone (oltre eventuali minori di 14 anni, disabili o persone non autosufficienti conviventi), in tutto l'ambito regionale.

Viene meno, dunque, la distinzione introdotta con il D.P.C.M. 2 marzo 2021, che consentiva le visite ad amici e parenti fuori dal proprio comune nelle zone gialle, solo all'interno del proprio comune nelle zone arancioni, ed escludeva questa possibilità nelle zone rosse.

Con il D.L. 30/2021, similmente a quanto visto con il c.d. Decreto Natale, nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà consentito, in tutte le regioni, spostarsi verso le abitazioni di amici e parenti (con le limitazioni già viste), purché si trovino all'interno della propria regione, senza limitazioni all'ambito comunale. Tuttavia, non sarà possibile fruire dei servizi di ristorazione poiché tutta l'Italia sarà zona rossa.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, sia in zona arancione, sia in zona rossa, sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case.

In zona rossa restano vietati tutti gli spostamenti, anche verso altre abitazioni private e anche all'interno del proprio comune (ad eccezione delle esigenze di lavoro, di salute, situazioni di necessità, rientro presso il domicilio, abitazione o residenza). Solo in zona arancione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del proprio comune, in un numero massimo di due persone (oltre eventuali minori di 14 anni, disabili o persone non autosufficienti conviventi). Resta la deroga per i piccoli comuni, (non più di 5.000 abitanti), dai quali ci si può spostare verso comuni limitrofi (non oltre 30 km e con esclusione dei capoluoghi di provincia).

L'attività fisica all'aperto è sempre consentita, ma in zona rossa si può svolgere solo in forma individuale, in prossimità della propria abitazione, mantenendo il distanziamento sociale e con l'obbligo di indossare la mascherina.

Le attività didattiche, in zona arancione, si svolgono in presenza, ma per le scuole superiori, la didattica in presenza è limitata al 50% degli alunni e fino ad un massimo del 75%.

In zona rossa restano chiuse le scuole dell'infanzia, tutte le attività didattiche e le attività formative delle università si svolgono esclusivamente a distanza. Per gli alunni diversamente abili e quelli con bisogni educativi speciali è comunque garantita la didattica in presenza.

In zona arancione sono consentiti i servizi alla persona (come barbieri, parrucchieri e centri estetici) e le attività commerciali, ma nei giorni festivi e prefestivi restano chiusi gli esercizi commerciali all'interno di centri e gallerie commerciali (ad eccezione di alcuni, come farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole).

In zona rossa sono consentite solo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità[iii], sono sospesi i servizi alla persona (come barbieri, parrucchieri e centri estetici).

In zona arancione e rossa per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, etc.) è sempre consentito l'asporto fino alle ore 22:00 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Con il Decreto Legge 30/2021, quindi, viene meno la possibilità prevista dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, per le sole regioni in zona gialla, di consumare al tavolo fino alle ore 18:00 e con un massimo di 4 persone per tavolo. 

Solo nelle regioni in zona bianca[iv] ci si può spostare liberamente, anche dopo le 22:00, sempre indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. Durante le festività pasquali non saranno previste restrizioni alle visite ad amici e parenti. Le attività didattiche si svolgono interamente in presenza e restano aperte tutte le attività commerciali e di ristorazione. Riaprono piscine, palestre, impianti sciistici, musei, cinema e teatri, ma restano sospesi tutti gli eventi che comportino assembramenti (ad esempio fiere, congressi, discoteche, eventi sportivi con presenza di pubblico).

 

[i] Per i Presidenti di regione e per i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano è consentita l'adozione delle misure restrittive della zona rossa, in quelle regioni in cui vi sia un'elevata incidenza di contagi settimanali, o vi sia un'elevata circolazione delle varianti del virus.

[ii] Precisamente, con riferimento ai giorni 3, 4 e 5 aprile 2021.

[iii] Le attività consentite sono quelle individuate dall'Allegato n. 23 al D.P.C.M. del 2 marzo 2021, tra cui, ad esempio, vendita di tecnologia, biancheria, articoli per l'infanzia, edicole e cartolerie, articoli sportivi.

[iv] Attualmente solo la Regione Sardegna si trova in zona bianca, dove le misure meno restrittive sono già entrate in vigore il 3 marzo 2021 e dove non si applicano le misure previste dal Decreto Legge n. 30/2021.

 

 

 

 

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