Vendita a distanza
Il contratto a distanza è quel contratto stipulato tra un professionista (la persona fisica o la società che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, o un suo intermediario) ed un consumatore, nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza, organizzato dal professionista che, per esso, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (stampati, lettere, pubblicità con buoni d’ordine, cataloghi, messaggi di posta elettronica, ecc.) fino alla conclusione del contratto stesso.
Recesso
Il consumatore può far venir meno il contratto stipulato esercitando il proprio diritto di recesso. Ma cosa succede in questo caso?
Quale conseguenza logica dell’esercizio del diritto di recesso, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato.
L’esercizio del diritto di recesso pone fine ai reciproci obblighi contrattuali ma pone, tuttavia, nuovi e provvisori obblighi, quali:
- il professionista-venditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, nel minor tempo possibile e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere;
- il consumatore restituisce i beni al professionista-venditore nel minor tempo possibile e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista-venditore non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico.
Prodotti difettosi
Cosa bisogna fare in caso di prodotto difettoso?
Nell’ipotesi in cui il prodotto si riveli difettoso, chi ha subito il danno deve provare
- il difetto
- il danno
- la connessione causale tra difetto e danno.
Sono risarcibili sia i danni alla persona (es. lesioni fisiche o morte) sia quelli alle cose (ma solo se eccede la franchigia di 387,00 Euro).
Il produttore può dimostrare l’assenza della propria responsabilità solo in alcuni casi determinati. È tuttavia nullo, nel senso che non produce alcun effetto, ogni patto con cui il produttore cerchi di limitare preventivamente, nei confronti del consumatore, la propria responsabilità.
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