Obblighi del venditore nei contratti a distanza

I legislatori italiano ed europeo hanno imposto numerosi obblighi ai “venditori elettronici”. Tra questi, rileva soprattutto il fatto che il soggetto che intende vendere i propri beni e servizi on-line ha un preciso dovere informativo, che si concretizza nella necessità di fornire all’utente determinate informazioni, sia a carattere generale sia a carattere specifico a seconda del bene o servizio offerto.

Indice:

  1. Obblighi informativi del venditore. Quali sono?
  2. Cosa succede se il venditore non adempie?
  3. La garanzia del venditore sui beni di consumo

 

1. Obblighi informativi del venditore. Quali sono?

Al fine di garantire la piena tutela al consumatore, sono previsti in capo al professionista-venditore una serie di obblighi informativi che devono essere adempiuti prima della conclusione del contratto, nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede. Il mancato rispetto dell’obbligo di informazione può esporre il professionista ad una richiesta di risarcimento danni da parte del consumatore.

Le informazioni precontrattuali (ossia che si devono fornire prima della stipulazione del contratto) devono essere date dal venditore in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata e nel rispetto del principio generale di trasparenza.

L’art. 5 comma 2 del Codice del Consumo stabilisce il contenuto essenziale degli obblighi di informazione, individuandolo nella sicurezza, nella composizione e nella qualità dei prodotti. 

Il professionista-venditore ha poi l’obbligo di confermare l’offerta al consumatore, il quale sarà vincolato solo dopo averla sottoscritta e dopo averla accettata per iscritto.

Tale obbligo comporta l’invio al consumatore di una conferma scritta di tutte le informazioni già fornite al momento della conclusione del contratto, con l’aggiunta di altre informazioni relative:

- alle condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso;

- all’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

- ai servizi di assistenza ed alle garanzie commerciali esistenti;

- alle condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata.

 

2. Cosa succede se il venditore non adempie?

Il mancato adempimento degli obblighi previsti in capo al professionista-venditore comporta una serie di sanzioni; le più importanti sono le seguenti:

- l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto a favore del consumatore: qualora il professionista non fornisca al consumatore le informazioni sul diritto di recesso che gli spetta, il periodo nel corso del quale il consumatore può recedere dal contratto terminerà dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, che è pari a 14 giorni (pertanto il consumatore avrà la possibilità di recedere per 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto);

- la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, dovuta alla mancata informazione sulle condizioni contrattuali (in tal caso il contratto non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza).

 

3. La garanzia del venditore sui beni di consumo

Qualora un bene, venduto al consumatore, presenta vizi di produzione o di conformità, il consumatore acquirente può rivolgersi direttamente al venditore al fine di ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge, quali la riparazione o la sostituzione con un bene analogo, ovvero, qualora sia possibile, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.

Le spese di spedizione, di mano d’opera e di materiali non possono in alcun modo essere imputate al consumatore.

Fondamentale per l’esercizio della garanzia è che il consumatore conservi lo scontrino fiscale, che attesta luogo e data di acquisto del prodotto oggetto di eventuali contestazioni.

E’ il venditore, infatti, e non il produttore, che deve farsi carico di offrire la soluzione al consumatore. Quest’ultimo potrà rivolgersi direttamente al negozio in cui ha effettuato l’acquisto e pretendere che il venditore risolva, a propria cura e spese, il problema; salvo poi la possibilità per il venditore di rivalersi nei confronti del produttore.

La garanzia legale è irrinunciabile e non può essere limitata né qualitativamente né quantitativamente.

Il Codice del consumo stabilisce, in tal senso, che ogni clausola contrattuale che limita i diritti del consumatore riconosciuti dalla legge è da considerarsi nulla.

Il venditore, pertanto, è responsabile, per i vizi del prodotto, per un periodo di 2 anni dal momento dell’acquisto, o meglio dalla consegna del bene. Il consumatore, a sua volta, ha l’onere di comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene entro 2 mesi dalla data in cui ne viene a conoscenza.

Di fatto, dunque, la garanzia opera per 26 mesi dalla data di acquisto.

 

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