Contratti a distanza

La conclusione dei contratti a distanza avviene con qualunque mezzo utile come il telefono, la posta elettronica o il catalogo e, dunque, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.

Indice:

  1. Che cosa si intende per contratto a distanza
  2. Quale disciplina? Cosa prevede il codice del consumo?
  3. Un caso particolare: Che cos’è la televendita?

 

1. Che cosa si intende per contratto a distanza - esempi

Il contratto a distanza, secondo la definizione data dal Codice del Consumo, è il contratto stipulato tra un professionista (la persona fisica o la società che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, o un suo intermediario) ed un consumatore, nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza, cioè senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.

Quanto sopra mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Per contratto negoziato fuori dai locali commerciali si intende, invece, qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore che si è concluso:

  • alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista o per cui sia stata fatta un'offerta da parte del consumatore nelle stesse circostanze;
  • nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista;
  • durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista con lo scopo di promuovere o vendere beni o servizi al consumatore.

 

2. Quale disciplina? Cosa prevede il codice del consumo?

Prima della sottoscrizione di un contatto a distanza e per far sì che il consumatore sia vincolato da contratti di vendita a distanza, il professionista è tenuto a fornirgli– in maniera chiara e comprensibile – tutta una serie di informazioni (la c.d. informativa precontattuale).

L'elenco degli obblighi di informazione contiene, tra le altre, informazioni riguardo a:

 

  • identità del professionista, indirizzo geografico/ telefono/fax/e-mail
  • caratteristiche principali dei beni o servizi oggetto del contratto
  • prezzo del bene o del servizio, comprensivo di imposte/spese aggiuntive di spedizione/ogni altro costo
  • modalità del pagamento/consegna/esecuzione e data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni
  • informazioni sul diritto di recesso: esistenza o esclusione del diritto di recesso, condizioni, termini e procedure per esercitarlo, nonché il modulo tipo di recesso;
  • durata del contratto e condizioni per recedere in caso di contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico
  • promemoria dell'esistenza della garanzia legale
  • se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso.

Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile in modo appropriato al mezzo di comunicazione impiegato.

In caso di offerte telefoniche l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere rese note all'inizio della conversazione con il consumatore. In questi casi il consumatore è vincolato soltanto dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto.

Nella misura in cui queste informazioni sono presentate su un supporto durevole (ad esempio su carta, DVD o in una e-mail), esse devono essere leggibili. 

Per quanto riguarda la presenza di un obbligo di pagare, questo deve essere espressamente riconoscibile da parte del consumatore prima di inoltrare l'ordine.

Se l'ordine implica di azionare un pulsante, questo deve riportare in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine. 

Per quanto concerne eventuali pagamenti supplementari facoltativi, il consumatore deve accettarli espressamente. Non sono dunque ammissibili siti internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. Opt-out).

Con riferimento invece ai mezzi di pagamento, al consumatore non possono essere imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori alle tariffe sostenute dal professionista.

Consegna

La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il Consumatore deve invitarlo per iscritto ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto. 

Se però il professionista si è rifiutato di consegnare i beni oppure il termine è da considerarsi essenziale (ad esempio la consegna dell'abito da sposa per la data delle nozze), il consumatore non è tenuto a concedere il termine supplementare al venditore.

 

Il professionista non può fornire un bene o un servizio diverso da quello pattuito a meno che il consumatore non abbia dato il suo consenso. 

È inoltre vietato fornire un bene o un servizio a pagamento senza una richiesta del consumatore. La mancata risposta non equivale mai ad un consenso e il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo di quanto ricevuto.


Contratti a distanza - recesso

Il consumatore che vuole recedere da un contratto concluso a distanza può farlo, senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, entro 14 giorni (di calendario) dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della acquisizione fisica del possesso dei beni per i contratti aventi ad oggetto beni mobili.


Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può o utilizzare il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. L'onere della prova incombe sul consumatore – meglio evitare dunque una comunicazione telefonica.

 

Termine prorogato per l’esercizio del recesso

Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Se il professionista fornisce queste informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Esclusione del diritto di recesso

Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto, come ad esempio per l’acquisto di beni confezionati su misura o di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente.

Non è possibile nemmeno recedere in caso di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici e aperti dopo la consegna e in caso di fornitura di registrazioni audio/video, giornali/periodici/riviste e dai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica.

Il recesso è infine escluso - in generale - per le attività del tempo libero quando il contratto deve essere eseguito in una data/periodo specifico, per gli alloggi non residenziali/ trasporti di beni e noleggio auto.

Se il consumatore ha acconsentito espressamente all'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso, il consumatore può recedere solo se non è stata fornita l'intera prestazione. Se il professionista ha invece adempiuto a parte del contratto, il consumatore deve versare un importo proporzionale a quanto è stato fornito dal professionista fino al momento del recesso, calcolando tale importo sulla base del prezzo totale.

Restituzione della merce e rimborso del prezzo

Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale i beni ricevuti senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. 

È il consumatore a dovere sostenere i costi diretti della restituzione, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni o abbia omesso di informare il consumatore che questi sono a carico del consumatore.

Ovviamente, prima di recedere, il consumatore ha il diritto di verificare la natura, le caratteristiche e il funzionamento di quanto acquistato. Ciò significa che può effettuare tutto ciò che potrebbe fare acquistando il prodotto in negozio.

Nel caso in cui il consumatore ecceda questo accertamento, causando una diminuzione del valore dei beni, ha comunque ancora diritto di recedere, dovendo però in tal caso sostenere il costo della diminuzione di valore del bene.

Il professionista dal canto suo deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è stato informato del recesso.

Per il rimborso il professionista deve utilizzare lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia acconsentito ad un altro metodo di pagamento (in ogni caso il consumatore non deve sostenere alcun costo).

Va ricordato che il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni (o il consumatore abbia dimostrato di averli spediti).

 

3. Un caso particolare: Cos'è la televendita?

La televendita è un contratto a distanza, oggetto di tutela rafforzata da parte del Codice del consumo, poiché maggiore è la forza di convinzione del mezzo televisivo o radiofonico rispetto agli altri strumenti del tipico contratto a distanza e poiché si presta tecnicamente a facili abusi.

Sono vietate le televendite che offendono la dignità umana, comportano discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendono convinzioni religiose o politiche, inducono a comportamenti soggettivi pregiudizievoli per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dell’ambiente.

Le televendite, inoltre, non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore i consumatori o gli utenti, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.

Infine, per ciò che riguarda la tutela specifica dei minorenni, la televendita non deve esortare questi ultimi a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e/o servizi e non deve mostrare minori in situazioni pericolose.

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