E' penalmente rilevante il vilipendio del simbolo di una federazione sportiva?
Per quanto astrattamente sarebbe possibile ricondurre la Sua condotta nella fattispecie di "Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello stato", di cui all'art. 292 del Codice Penale, potendo teoricamente rientrare nella categoria di "emblema dello Stato" anche il simbolo della FIGC che riprende i colori della bandiera italiana, nella casistica giurisprudenziale si dà una concreta interpretazione della norma in termini tali da non considerare penalmente rilevante il Suo comportamento.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione si è epressa affermando che nel concetto di "emblema dello Stato" sucettibile di essere vilipeso non può rientrare qualunque simbolo pur riportante i colori della predetta bandiera ma non riconducibile in via immediata e diretta agli organi/istituzioni dello stato (come ad esempio i simboli ministeriali).
Conseguentemente, la Sua condotta non può considerarsi penalmente rilevante.
Avvocato Nadia Mungari