Ritardato pagamento spese condominiali

Domanda: Fino a quando (tempistiche)un condomino può ritardare il pagamento delle spese condominiali senza ricevere un ingiunzione di pagamento?
Condominio (13/01/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In relazione alla Sua richiesta, segnaliamo che la Legge prevede l’obbligo dell’Amministratore ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente. Ciò significa che l’Amministratore di condominio sarà obbligato (pena una responsabilità personale) a procedere con decreto ingiuntivo contro il condomino debitore entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale rientri la rata condominiale pretesa. L’Amministratore, per azionare la domanda di decreto ingiuntivo, non avrà bisogno della autorizzazione dell’assemblea condominiale: potrà infatti procedere autonomamente alla scadenza del termine sopra spiegato. Valuti che per prassi, e anche considerati i rapporti tra il singolo condomino e l’Amministratore, quest’ultimo spesso anticipa l’azione giudiziale con una lettera di messa in mora (c.d. “sollecito”), mediante la quale richiede formalmente il pagamento e tesa a evitare il decreto ingiuntivo: si tratta tuttavia di una consuetudine e non di un dovere dell’Amministrazione. Sussiste peraltro la possibilità - in ipotesi di difficoltà economica del condomino debitore - di proporre un piano di rientro del debito (a rate).
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