Votazione dopo litigio in assemblea. È nulla o annullabile?
Può essere giudicata nulla una delibera condominiale quando ad una votazione su di un argomento, con relativa sommossa da parte dei perdenti e dopo che due condomini lasciano disgustati l'assemblea, l'amministratore fa svolgere una seconda votazione che, mancando i 2 che hanno abbandonato, capovolge il risultato?
Rispondendo immediatamente al Suo quesito, la nullità della delibera non dipende da come si sono svolte le votazioni (anche se vi sono state agitazioni tra i presenti).
La delibera condominiale è nulla solo in determinati casi. Ad esempio, quando con la delibera condominiale assunta a maggioranza si stabilisca un criterio di ripartizione delle spese che non tenga conto delle tabelle millesimali.
Ancora, è nulla una delibera che vieti ad uno, o alcuni dei condomini di usufruire delle parti e servizi comuni dell'edificio, ad esempio vietando di accedere dall'ingresso principale dell'edificio.
Se una delibera è nulla può essere impugnata in qualsiasi tempo dal condomino che vi abbia interesse, per farne dichiarare la nullità.
Al contrario, se una delibera è annullabile, può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua adozione.
Una delibera può essere annullabile, ad esempio, quando le decisioni siano assunte senza la maggioranza richiesta dalla legge per una determinata questione.
Rispondendo specificamente al Suo quesito, sarebbe possibile valutare la nullità, l'annullabilità o la validità della delibera condominiale solo esaminando la delibera stessa.