contabilizzatori di calore e tabelle millesimali. come si applicano?
Nel mio condominio, a seguito di nuova tabella di riscaldamento sono passato nel 2016 da 84 millesimi a 146 millesimi ( 30%), perché sono all’ultimo piano, fermo restando la quota a consumo del 70% che deriva dalla lettura dei contabilzzatori.
Leggo su “ vivere in condominio” pubblicato nel 2021 dal Corriere, che se l’impianto è dotato di contabilizzatori di calore la spesa va ripartita solo in base ai consumi effettivi, percui l’eventuale ripartizione in base ai millesimi, ancorché parziale, e’ illegittima.( cassazione 11/9/2019 n 28282).
Poi però c’è scritto che per le spese di manutenzione e conservazione si fa riferimento alla tabella millesimale dell’impianto del riscaldamento. Qual è questa tabella millesimale, quella dei 146 millesimi di cui sopra?
Con il Decreto Mille Proroghe sono stati resi obbligatori anche nel nostro Paese i contabilizzatori di calore per gli impianti di riscaldamento centralizzati, ma non ancora per gli impianti autonomi.
Questi strumenti registrano il consumo energetico di ogni radiatore, inviando i dati ad un server centrale, al fine di rilevare con precisione i consumi relativi ad ogni unità abitativa e quindi calcolare la spesa effettiva di ogni famiglia.
Quanto effettivamente consumato viene poi sommato alla quota energetica di base, uguale per tutti i condomini. In sintesi si hanno due tipi di costi: 1) costi fissi involontari, che riguardano le spese di manutenzione della caldaia; 2) costi variabili volontari, che dipendono dagli effettivi consumi di ogni unità immobiliare.
I primi vengono ripartiti secondo la nuova tabella millesimale calcolata secondo la norma UNI 10200, i secondi sono quelli rilevati dai contabilizzatori.