OGGETTI LASCIATI SULLE SCALE CONDOMINIALI. E' USO LEGITTIMO?

Buongiorno. Ho un appartamento di proprietà affittato ad un inquilino problematico Questa casa è al 1 piano con una scala dall'esterno A piano terra c è un altro proprietario che ha appoggiato un separè mobile di legno alla scala (che da accesso al primo piano), fissandolo con del fil di ferro. A me non sembra nulla di invasivo ne irregolare, ma l'inquilino mi minaccia se non sistemo le cose. Come posso verificare legalmente chi ha ragione o torto dei due?

Condominio (11/01/2021)
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Autore:
Avvocato Serena Mineo
Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

A norma dell'art. 1117 c.c. le scale rientrano tra le parti comuni dell'edificio in condominio. Ciascun condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uso. 

In tema di uso delle scale e/o del pianerottolo, le problematiche più frequenti riguardano il posizionamento di piante, portaombrelli, bici, scarpe e, nei casi più estremi, la delimitazione di una porzione di pianerottolo o di scale, impedendo l'accesso da parte degli altri condomini.  

Spesso, l'uso di spazi comuni, come le scale e il pianerottolo, è disciplinato dal regolamento condominiale. Pertanto, è necessario verificare se il regolamento esclude il posizionamento di qualsivoglia oggetto sul pianerottolo, o sulle scale; oppure se consente il posizionamento di alcuni oggetti di piccola dimensione, come il portaombrelli. Generalmente, non è oggetto di contestazioni il posizionamento di piante ornamentali, sempreché non risultino di dimensioni ingombranti e siano ben tenute. 

In ogni caso, se manca il regolamento condominiale, o se nulla dispone, trovano applicazione le richiamate norme del Codice Civile e i principi enunciati dalla giurisprudenza. 

Pertanto, ciascun condomino può usare gli spazi comuni (come scale o pianerottolo), purché non escluda gli altri condomini da un utilizzo analogo. Non è necessario che tutti i condomini possano utilizzare gli spazi comuni nello stesso modo e nel medesimo momento.

Tuttavia, è necessario che l'uso degli spazi comuni realizzato da uno dei condomini non sia tale da modificarne la destinazione e non sia tale da impedire agli altri condomini di farne parimenti uso, anche in futuro. Conseguentemente, è principio consolidato in giurisprudenza che il condomino non possa delimitare una porzione di pianerottolo (o di scale), al fine di farne un uso esclusivo.

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Rispondendo in modo specifico al Suo quesito, se il separè posizionato da uno dei condomini ha la funzione di delimitare una porzione delle scale o del pianerottolo, in modo da farne un uso esclusivo (ad esempio, adibendo quella zona a ripostiglio), allora tale posizionamento è contrario alla normativa vigente ed ai principi giurisprudenziali. In tal caso, sarebbe opportuno richiedere per iscritto la rimozione del separè, anche al fine di evitare che, trascorso un lungo lasso di tempo (20 anni), il condomino acquisisca la proprietà esclusiva di quella porzione. 

Viceversa, se il separè è stato posizionato a scopo ornamentale se ne può tollerare il posizionamento, purchè ricorrano determinate circostante. In particolare, non deve essere vietato dal regolamento condominiale (ove presente); non deve essere di ingombro, né di ostacolo al passaggio di tutti i condomini; non deve ostacolare la normale pulizia degli spazi comuni, né impedire l'uso degli spazi comuni da parte di altri condomini. 

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