Il singolo condomino può installare telecamere sulla sua proprietà all'interno del condominio?

Una telecamera di sicurezza può essere puntata su una proprietà condominiale anche se è montata su una zona propria
Condominio (16/03/2021)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Le confermiamo che, in linea di principio generale, il proprietario di una singola unità immobiliare ubicata nel condominio è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza.

Tuttavia l'installazione deve essere effettuata nel rispetto di un principio tassativo secondo il quale le zone sorvegliate devono essere unicamente le aree di sua proprietà esclusiva o le sue pertinenze (ad esempio, la sua porta di ingresso o il suo giardino).

In queste ipotesi, non trova applicazione la disciplina dettata dalle disposizioni vigenti in materia di privacy in quanto le aree sorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà esclusiva in cui l'accesso è consentito solo a soggetti che siano invitati dal proprietario stesso.

L'amministratore, in queste ipotesi, non è chiamato ad adempiere ad alcuna prescrizione di legge, ed è solo chiamato a ad accertarsi che il posizionamento delle videocamere non riprenda parti comuni o di transito.

A sua volta il singolo proprietario ha un unico onere, ovvero quello di informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008).

In conclusione, il singolo condomino è libero di installare un impianto di videosorveglianza senza chiedere l'autorizzazione all'assemblea, avendo cura di posizionare le telecamere in modo tale che l'angolo di visuale non riprenda zone comuni o soggetti che transitino in esse.

Inoltre, gli è fatto obbligo di non recare molestia ai confinanti e di non disporre l'inclinazione della telecamera in modo tale da osservare la porta di ingresso dei vicini (in caso contrario potrebbe commettere il reato di indebite intromissioni nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

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