Che fare se non mi arriva il provvedimento di sospensione della patente?

Buonasera avrei bisogno di sapere se, in seguito al ritiro della mia patente per guida in stato d'ebbrezza(penale e con tasso superiore a 1,5) ed appellandomi al Giudice di Pace, ho possibilità di ottenere la nullità del provvedimento con conseguente riconsegna della patente, non essendomi ancora stato notificato il verbale di accertamento dal prefetto, ed essendo trascorsi più di 90 giorni dal momento dell'infrazione. Secondo la legge 7 agosto 241/1990, il termine perentorio di conclusione dei procedimenti di competenza della pubblica amministrazione non può superare i 90 giorni. L'articolo 223 c.d.s. Però non prevede un termine perentorio per l'emissione e la notifica del provvedimento in questione, limitandosi a dire che esso deve intervenire entro un lasso di tempo ragionavole. Può, pertanto, il termine di 90 giorni indicato nella legge 241/1990 essere adottato come termine perentorio anche nel caso di guida in stato d'ebbrezza disciplinato dall'art.223 cds?
Diritto Penale (23/11/2019)
Risposta:

In realtà nel Suo caso specifico la prefettura dovrebbe emettere il Provvedimento entro 20 giorni. Altrimenti Lei potrebbe presentare istanza di restituzione della patente. 

Ove,  invece,  Le venisse notificato il provvedimento prefettizio emesso nei termini indicati (altrimenti ciò sarebbe motivo di impugnazione), le possibilità di ottenere l'annullamento o comunque la riduzione del periodo di sospensione in caso di ricorso al Giudice di Pace sono molto alte.  Tuttavia, tutto dipende dal caso concreto. 

Avvocato Nadia Mungari

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