Quando è illegittima la segnalazione a sofferenza del debitore

E' possibile che la società banca ifis può mettere in sofferenza un debito vantato ora da loro, se ne la compass 9 anni fa non l'ha messo in sofferenza, poi un'altra società che ha acquistato il debito, ed ora con una r/a la banca ifis minaccia di mettere la sofferenza a mia moglie dopo 9 anni? nel sic e' pulita, ma questi possono metterla per davvero in sofferenza dopo 9 anni? ancora il il debito non è prescritto è vero, ma la segnalazione a sofferenza secondo me non può accadere dopo 9 anni. avvocato carissimo mi urge risposta, ed in attesa le porgo distinti saluti, 

Diritto bancario e Cartelle esattoriali (19/11/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il lungo tempo trascorso dal momento in cui è sorto il debito al momento in cui la banca ha comunicato a Sua moglie la propria intenzione di porlo a sofferenza non è indice di illegittimità della segnalazione.

A tal proposito precisiamo che i più ricorrenti casi di illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi e nelle banche dati SIC sono riconducibili alle seguenti, distinte, fattispecie: 

1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario.

La prima fattispecie è rappresentata dalla segnalazione eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.

L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui in pratica l’intermediario sarà tenuto a recapitare al proprio cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.

Nel caso di specie tale obbligo informativo è stato rispettato, avendo Sua moglie ricevuto la lettera raccomandata che la informa della imminente segnalazione della morosità.

Tuttavia la segnalazione di Sua moglie potrebbe essere comunque illegittima se ricorrono i seguenti motivi:

2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”: tale motivo consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del soggetto segnalato (Sua moglie, nel caso di specie).

Come è noto, infatti, l'iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.

In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa: se non è questo il caso di Sua moglie, la segnalazione è illegittima.

Infine

3) la terza ed ultima fattispecie di illegittimità della segnalazione concerne il caso in cui questa, inizialmente legittima, a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario non venga aggiornata dall’istituto di credito stesso.

 

Avvocato Marta Calderoni

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