COme si ripartiscono le spese per la rottura di un tubo di scarico in condominio?
Occorre premettere che sono parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 Codice Civile, non solo i beni richiamati in tale articolo, ma anche quelle parti del fabbricato rispetto alle quali, in ragione del rapporto strutturale o funzionale in cui esse si trovano rispetto all'edificio, possa presumersi la destinazione all'uso comune.
In sostanza, è sufficiente ai fini della destinazione all'uso comune l'astratta idoneità del bene ad essere utilizzato a tale scopo.
Per quanto riguarda l'impianto di scarico delle acque in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art. 1117 n. 3 del Codice Civile, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva ( Cass. 25 giugno 2012, n.10584).
In sostanza, la proprietà esclusiva dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio, mentre la parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale.
Alla luce di quanto sopra, qualora il danno fosse da individuare nel tubo che dal suo lavandino giunge all'innesto con il tubo che esce dal muro (condominiale), la riparazione è a Suo carico, mentre se il danno è nel tubo verticale che dall'innesto del muro convoglia le acque del condominio nella fogna comunale, le spese per la riparazione saranno a carico del condominio (che, verosimilmente, potrà attivare la polizza condominiale prevista per i danni di questo tipo).
Avvocato Egidio Rossi