E' possibile presentare il rendiconto condominiale oltre il termine di 180 giorni?
Occorre premettere che l'obbligo dell'amministratore di rendere il conto della gestione condominiale è previsto espressamente dall'art. 1130 Codice Civile, comma 1 n. 10, a norma del quale l'amministratore deve "redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione".
La perentorietà del termine non è chiara, ma è desumibile da quanto previsto dall'art. 1129 Codice Civile, comma 10, secondo il quale la mancata presentazione del rendiconto condominiale da parte dell'amministratore costituisce motivo di revoca giudiziale, in quanto considerata grave irregolarità di gestione.
Si tenga presente che la norma non fa alcun riferimento alla perentorietà, o meno, del termine, ma parla di mancata presentazione del rendiconto (ovvero, mancata presentazione del ricorso nel termine previsto dalla legge). Sul punto, una sentenza del Tribunale di Taranto (21 settembre 2015), ha considerato grave irregolarità la presentazione del rendiconto oltre il termine di 180 giorni, addirittura anche se il rendiconto è stato approvato dall'assemblea.
In verità la giurisprudenza, a riguardo, non è uniforme in quanto in altre sentenze (Trib. Santa Maria Capua Vetere 28 maggio 2015), i giudici hanno statuito che il mancato rispetto del termine dei 180 non deve essere considerato automaticamente causa di revoca giudiziale dell'amministratore, in quanto vanno valutati in concreto i motivi che hanno condotto a quel ritardo (es, per difficoltà nella ricostruzione contabile dell'amministrazione del condominio per difficoltà nel passaggio di consegne con il vecchio amministratore).
Per quanto riguarda la decorrenza del termine per la presentazione del rendiconto, i 180 giorni decorrono dalla chiusura dell'anno di gestione ovvero, ad esempio, se la gestione si chiude il 31/12 il rendiconto andrà presentato entro il 30/6, e l'adempimento andrà effettuato dall'amministratore in carica (che, nel caso presentato, ha gestito comunque la metà dell'anno contabile).
Avvocato Egido Rossi