La validità o nullità delle norme del regolamento in materia di possesso di animali

Trovandomi coinvolto in un processo civile per l'allontanamento dal proprio condominio di un cane di grossa taglia (pastore del Caucaso), dovendo nei prossimi giorni affrontare l'udienza davanti al giudice per un'eventuale mediazione, desideravo venire a conoscenza se recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a questo argomento. Tengo a precisare che nel regolamento CONTRATTUALE regolarmente registrato (ben diverso dal regolamento condominiale!) tutti i condomini si sono obbligati "contrattualmente" a non detenere animali nello stabile. Siccome la riforma condominiale del 2012, riguarda il divieto solo per i regolamenti condominiali (art. 1138 è una norma derogabile), desideravo conoscere se la Cassazione si è pronunciata annullando tale divieto dal regolamento contrattuale.
Condominio (28/10/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

In relazione al possesso di animali domestici in condominio e al rapporto con le disposizioni dei regolamenti condominiali, Le segnaliamo una recente ordinanza del Tribunale di Cagliari (del 22 luglio 2016, quindi una sentenza post riforma del 2012), secondo la quale anche il regolamento di natura contrattuale, e cioè quello deliberato all’unanimità dai condomini o predisposto dal costruttore dello stabile e allegato ai singoli atti di compravendita, è affetto da nullità sopravvenuta in caso di presenza di un divieto a possedere animali domestici.

Questa nullità è stata affermata considerando la clausola contraria non soltanto all’articolo 1138 c.c., ma anche in quanto contraria ai principi di ordine pubblico.

La decisione del giudice è stata argomentata, come segue.

L’art. 1138 del c.c. prevede che il regolamento non possa vietare di possedere animali domestici, senza specificare di quale regolamento si sta parlando; di conseguenza non è legittimo ridurre autonomamente la portata di questo precetto al solo regolamento assembleare.

Inoltre l’articolo 155 delle Disposizioni di attuazione del codice civile dispone che “cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice”.

Alla luce di quanto sopra, secondo il Giudice oltre a essere in contrasto con la legislazione vigente, una norma regolamentare che contenga il divieto è da reputarsi nulla anche perché è “contraria ai principi di ordine pubblico, ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo”.

 

Avvocato Egidio Rossi 

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