La banca viola la privacy. Esiste qualche responsabilità?
Premesso che oggi è possibile ricavare il codice IBAN tramite internet, collegandosi ad un motore di ricerca ed indicando il nome della banca, con cui il beneficiario del bonifico intrattiene rapporti, la città, ABI e CAB, tuttavia il segreto bancario non permette a nessun Istituto di Credito di rivelare nome e cognome del correntista e quant'altro, anche nel caso in cui la banca sia la medesima.
Per verificare il codice IBAN e l'intestatario di un c/c. bisogna fare richiesta all'Autorità giudiziaria.
Accennando poi al concetto di riservatezza ed a un presunto danno, che la violazione presuppone, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non è sufficiente, per l'accoglimento dell'istanza risarcitoria, la violazione del diritto di riservatezza.
Il danno non patrimoniale deve essere provato secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c.
Il nostro commento rimane strettamente riferito all'illecito civile e non riguarda pertanto il danno biologico ed i risvolti penali che la violazione della privacy potrebbe comportare.
Nella situazione che ci occupa, nessuna informazione di carattere patrimoniale, strettamente riservata, è stata fornita, da parte del funzionario della banca, ad un soggetto terzo, ma l'impiegato si è limitato a perfezionare una transazione sulla base dei dati già in possesso dell'archivio informatico dell'istituto, evidenziati dal titolo negoziato.
Avvocato Guido Vecellio