come si può modificare la destinazione di utilizzo di una cosa comune in condominio?

In un condominio di 6 unità abitative (attualmente con parcheggio nel cortile condominiale), senza la presenza di un regolamento di condominio, e le tabelle millesimali da approvare, per vietare il parcheggio in cortile serve l'unanimità o basta una determinata maggioranza eventualmente di che tipo; la riunione convocata per il ...  2019 deve decidere questo divieto. Ringrazio molto e saluto

Condominio (14/11/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che, in assenza di disposizioni sulla cosa comune indicate e disciplinate nel regolamento condominiale, vale quanto previsto dall'art. 1102 del Codice Civile, secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Qualora il condominio intenda, come nel caso prospettato, modificare la destinazione d'uso del cortile, quindi vietarne l'utilizzo per il parcheggio e disciplinarne l'uso per altre attività (transito pedoni, carico / scarico merci, attività ludiche ecc.), dovrebbe farlo osservando quanto previsto dall'art. 1117 ter del Codice Civile, ovvero convocare una apposita assemblea nei termini di legge (la convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi).

L'assemblea, convocata nei termini di cui sopra, dovrà deliberare con la maggioranza di 4/5 dei partecipanti che rappresenti i 4/5 del valore dell'edificio.

 

Avvocasto Egidio Rossi

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