Locazione casa familiare. Condizioni inique?
In ordine alla Sua vertenza Le significo che l'art. 6 della legge 392 del 1978 disciplina le conseguenze del rapporto locatizio a seguito di intervenuta separazione tra i coniugi.
In caso di separazione o divorzio consensuale, gli stessi coniugi potranno stabilire, di comune accordo, la successione nel contratto di locazione di colui al quale verrà assegnata la casa. Se i coniugi nulla prevedono riguardo la sorte del contratto di locazione, la successione non avviene e il coniuge firmatario resterà obbligato nei confronti del locatore, anche se nella casa vi abiti l’altro coniuge.
Tuttavia da quanto emerge dal Suo racconto pare che sia già tutto stabilito e Lei, con l'assegnazione dell'immobile, sia stata onerata degli importi dell'affitto e delle spese di gestione della casa.
In tal caso occorrerà visionare il contratto di locazione e capire come porvi rimedio, eventualmente chiedendo una modifica delle condizioni di separazione.
Avv. Piero Gallo