Locazione casa familiare. Condizioni inique?

Buongiorno, a seguito di un decreto per affidamento e collocazione dei miei figli (minori) presso il TO di Monza, mi è stata assegnata la casa coniugale. Tale abitazione è di proprietà dei miei ex suoceri che hanno prontamente e furbescamente stipulato a mia insaputa con il figlio un contratto d'affitto nel lontano 2015 (prima che lui uscisse di casa) senza mai farmi avere una copia del contratto. Ora, che la casa mi è stata assegnata e i proprietari sono stati obbligati a darmi una copia del contratto, rilevo tante dichiarazioni non vere in merito alle condizioni dell'immobile. L'importo dell'affitto (a mio carico) è sproporzionato alle condizioni reali dell'immobile che ovviamente al momento della stipula non sono state segnalate in accordo fra padre e figlio. Come posso tutelare la mia posizione? grazie
Locazioni ad uso abitativo (08/10/2018)
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Autore:
Avvocato Piero Gallo
Condominio, Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In ordine alla Sua vertenza Le significo che l'art. 6 della legge 392 del 1978 disciplina le conseguenze del rapporto locatizio a seguito di intervenuta separazione tra i coniugi.

In caso di separazione o divorzio consensuale, gli stessi coniugi potranno stabilire, di comune accordo, la successione nel contratto di locazione di colui al quale verrà assegnata la casa. Se i coniugi nulla prevedono riguardo la sorte del contratto di locazione, la successione non avviene e il coniuge firmatario resterà obbligato nei confronti del locatore, anche se nella casa vi abiti l’altro coniuge.

Tuttavia da quanto emerge dal Suo racconto pare che sia già tutto stabilito e Lei, con l'assegnazione dell'immobile, sia stata onerata degli importi dell'affitto e delle spese di gestione della casa.

In tal caso occorrerà visionare il contratto di locazione e capire come porvi rimedio, eventualmente chiedendo una modifica delle condizioni di separazione.

Avv. Piero Gallo

 

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