Il procedimento penale a mio carico è stato archiviato. Posso ottenere un risarcimento dei danni?
Sono stata indagata per un reato che non ho commesso. C’e stata l’archiviazione del caso. Posso chiedere un risarcimento e con quale procedura?
La persona sottoposta ad indagini preliminari che vede successivamente archiviato il procedimento penale a suo carico non ha diritto a ricevere alcun risarcimento del danno da parte dello Stato. La legge non prevede questa tra le ipotesi in cui un danno debba essere risarcito.
In estrema sintesi, la procura della Repubblica che ha iniziato delle indagini preliminari nei suoi confronti, al termine delle stesse ha ritenuto di archiviare il procedimento; questo può avvenire per una serie di motivazioni che possono essere di fatto o di diritto: la notizia di reato è infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l’accusa (artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. cp.p.); qualora sia rimasto ignoto l’autore del reato; nel caso in cui manchi una condizione di procedibilità ovvero quando l’indagato non è punibile ex art. 131 bis c.p.p., quando il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411, comma 1 e 1 bis, c.p.p.).
L'unica eventuale opportunità che può essere vagliata riguarda la possibilità di sporgere una denuncia-querela per calunnia: ovviamente devono esserci i presupposti giuridici e questo può essere valutato esclusivamente esaminando gli atti del procedimento penale archiviato.