False dichiarazioni, quando costituiscono reato?
Da quanto esposto non si ravvisano le condizioni giuridiche per definire il comportamento del docente come boicottaggio (art. 507 cp), termi e giuridico che ha sfumature diverse dall'uso colloquiale che se ne fa (e' riferito all'ambito lavorativo, industriale e agli scioperi).
Cio' detto bisognerebbe valutare se le false dichiarazioni rivestono rilevanza penale e cioe' se sono contenute in atto pubblico.
Se, infatti, pochi dubbi vi sono sulla qualifica di Pubblico Ufficiale del docente nello svolgimento delle sue funzioni, bisognerebbe meglio approfondire la qualificazione dell'atto con cui ha attestato la sua (falsa) assenza e, in particlare, se rientra nella nozione penale di atto pubblico che e' piu' ampia di quella civilistica e comprende tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici.
Dalla formulazione del quesito, tuttavia, non e' chiaro se sussistono glie stremi per ravvedere un reato di falsita', resta inteso che la condotta che ha procirato un danno, se provata, puo' comunque essere fatta valere in sede civile con richiesta di risarcimento.
Avvocato Tania Beretta